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Rubrica legis non est lex

Venticinque anni dopo ottiene la pensione privilegiata: il CGA commissaria l’Assessorato Regionale della Salute e l’INPS

girolamo_rubinoIl Sig. G.S. di Sciacca aveva presentato nel marzo 1990, due anni prima del suo collocamento a riposo, una istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dalle quali era afflitto;

solo nel 2004, in accoglimento di un ricorso, il Tribunale di Sciacca aveva dichiarato che le infermità riguardanti il ricorrente fossero rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, condannando l’Assessorato Regionale alla Sanità a corrispondere al ricorrente tutti I benefici economici spettanti allo stesso. Ma l’Amministrazione liquidava al ricorrente l’equo indennizzo, ritenendo di non avere alcun dovere di erogare la pensione privilegiata, giacché l’erogazione di tale pensione sarebbe spettata all’INPDAP.

L’interessato ha allora proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino (in foto), richiedendo la integrale esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, e chiedendo il pagamento della pensione privilegiata maggiorata di interessi dalla data del collocamento a riposo al sodisfo. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana , condividendo le tesi dell’avvocato Rubino, accoglieva il ricorso, ordinando all’Assessorato di eseguire il giudicato indicendo una conferenza di servizio con l’INPDAP al fine di erogare la pensione privilegiata al ricorrente, condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese di giudizio.

Ma anche la sentenza del CGA restava ineseguita ed allora il saccense, sempre assistito dall’Avvocato Girolamo Rubino, adiva nuovamente il CGA per chiedere la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano in giudizio sia l’Assessorato regionale della Salute sia l’INPS,nelle more succeduto all’INPDAP, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso, assumendo che in sede di conferenza di servizio la domanda per la pensione privilegiata era stata rigettata, perche’ tardiva, in quanto asseritamente presentata oltra il termine quinquennale dalla data di cessazione del servizio. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana anche stavolta ha disatteso le tesi delle Amministrazioni, condividendo la tesi dell’Avvocato Rubino circa il dovere delle Amministrazioni di dare completa esecuzione al giudicato formatosi tra le parti, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata entro 90 giorni dalla data del collocamento a riposo al sodisfo, con ogni accessorio di legge, condannando l’INPS anche al pagamento delle spese giudiziali, e nominando il Prefetto di Agrigento Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Pertanto, dopo 25 anni dalla data di presentazione della domanda l’interessato otterrà la tanto agognata pensione privilegiata e le Amministrazioni interessate dovranno provvedere anche al pagamento delle spese di giudizio, sotto l’occhio vigile del Prefetto di Agrigento pronto ad intervenire nell’ipotesi di ulteriore inadempienza.