Stangata per il comune di Sciacca: dovrà essere risarcito il danno per la ritarda concessione di una concessione edilizia
I fratelli F.M. e G.M. nel 2004 avevano rilasciato in favore della società Tamoil un’opzione di locazione relativa ai terreni di loro proprietà siti a Sciacca, nella via Verona, ove la società intendeva trasferire un preesistente impianto carburanti.
In forza dell’originario atto di impegno la società Tamoil nel 2015 chiedeva pertanto al comune di Sciacca la necessaria concessione edilizia.
Con Decreto Dirigenziale dell’Assessorato regionale Industria Sicilia del 2006, veniva autorizzata la realizzazione del suddetto impianto nella via Verona e venivano rilasciati alla Tamoil taluni pareri (tra i quali quello di conformità urbanistica) propedeutici all’ottenimento della concessione edilizia.
La società Tamoil procedeva, quindi, a versare gli oneri di urbanizzazione.
Ma, contrariamente alle aspettative nutrite dalla Tamoil, il Comune revocava, sempre nel 2006, il parere di compatibilità urbanistica del sito individuato dalla società Tamoil in via Verona, così interrompendo l’iter per l’ottenimento della concessione edilizia.
Iniziava così un lungo iter processuale che si concludeva con l’annullamento degli atti con i quali il Comune di Sciacca aveva, di fatto, per anni precluso alla ditta Tamoil di realizzare il suddetto impianto.
I fratelli F.M e G.M., una volta accertata in sede giurisdizionale l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Sciacca, hanno chiesto con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il risarcimento del danno subito.
In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che i fratelli F.M. e G.M. avessero subito un ingente danno per effetto degli atti e della condotta tenuta dal Comune di Sciacca, il quale si è ostinato per anni ad impedire, ritardare ed ostacolare la realizzazione del più volte citato impianto di carburanti nonostante le diverse pronunce rese sulla vicenda dagli organi giurisdizionali.
Il CGA – Presidente dott.ssa Rosanna De Nictolis, Relatore Avv. Antonino Caleca –, condividendo le censure degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accertato la “colpa grave” del Comune di Sciacca che, con la propria illegittima condotta, ha “indubbiamente scoraggiato l’investimento e l’attuazione della concessione”.
In particolare, con la suddetta sentenza, il Comune di Sciacca è stato condannato a risarcire il danno cagionato ai ricorrenti oltre rivalutazione e interessi dal giorno della domanda e fino alla data del pagamento.
Il Comune di Sciacca è stato condannato anche al rimborso delle spese legali liquidate in euro liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.