Questa mattina, 22 maggio 2024, presso la Procura della Repubblica di Sciacca, è stato siglato un protocollo in materia di indagini sugli incendi e fuochi controllati, sottoscritto dal Procuratore della Repubblica di Sciacca, dal Prefetto di Trapani, dal Vicario del Prefetto di Agrigento, dai rappresentanti dei Comuni del Circondario, dai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco di Agrigento e di Trapani, dagli Ispettori Dipartimentali delle Foreste di Agrigento e di Trapani, dal Questore di Agrigento, dal Questore di Trapani e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento.
Con l’approssimarsi della stagione estiva, infatti, aumenta il fenomeno degli incendi che si verificano nel circondario del Tribunale di Sciacca, causando grave allarme sociale per le conseguenze sul piano ambientale e per la pubblica incolumità.
Per tale ragione la Procura di Sciacca, fin dal 2016, ha istituito una Banca Dati contenente informazioni relative alle denunce per incendi boschivi, allo scopo di meglio fronteggiare il diffuso fenomeno ed espletare una più incisiva attività di monitoraggio.
Il territorio del circondario è, tra l’altro, costellato da luoghi di particolare valore ambientale e da diverse aree protette e riserve naturali, quali il Monte San Calogero e la Grotta di Santa Ninfa; nonché di siti di Importanza Comunitaria (zone SIC, designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”), in particolare, il complesso dei monti di S. Ninfa – Gibellina, la Grotta di S. Ninfa, la Foce del fiume Magazzolo, la Foce del Fiume Verdura, il Bosco di S. Stefano Quisquina e il Monte San Calogero.
Il protocollo intende definire linee d’azione condivise in materia di indagini per le ipotesi di incendi verificatisi sul territorio di competenza della Procura della Repubblica di Sciacca. L’accordo tiene conto dei diversi fattori di rischio per gli incendi, quali elevati valori di radiazione solare, alte temperature, scarsa piovosità e la presenza di forti fenomeni ventosi dovuti alla variegata tipologia del territorio. In aggiunta, l’area si caratterizza per la vocazione agricola e per l’impiego del suolo nel pascolo, attività generalmente condotte da aziende di piccole dimensioni che esercitano la pratica del debbio, ovvero dell’abbruciatura delle stoppie per la distruzione dei residui di seminativi e per il rinnovo dei pascoli, situazioni che accrescono i potenziali rischi.
L’azione di contrasto, dunque, richiede la definizione di procedure omogenee di acquisizione delle notizie di reato e delle successive attività.
L’obiettivo dell’azione investigativa, oltre a concentrarsi sull’accertamento dell’origine antropica o meno del fatto, dovrà rivolgersi alla verifica del rispetto, da parte dei titolari dei terreni interessati da incendi, delle disposizioni finalizzate alla prevenzione, nonché a valutare se la cattiva gestione dei terreni abbia favorito l’innesco e la diffusione delle fiamme.
Il Protocollo sottolinea altresì la fondamentale attività svolta, in materia di prevenzione, dai Comuni, chiamati a censire, tramite apposito catasto, da aggiornare annualmente, le aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 della L. 353/2000. Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati interessati dalle fiamme non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. É comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
In tema di misure preventive, l’accordo richiama, anche i contenuti del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4 giugno del 2008, recepito dai regolamenti comunali, che prevede, tra l’altro:
– il divieto compreso nel periodo tra il 15 maggio ed il 31 ottobre, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, di accendere fuochi e di compiere operazioni che possano creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie o altro, nonché, in particolare, di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
– l’obbligo di realizzare fasce di sicurezza o viali tagliafuoco da parte dei titolari ad ogni titolo dei fondi percorsi dalle fiamme;
– l’obbligo da parte dei proprietari, possessori o conduttori dei fondi di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, creando in questo modo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri;
– l’obbligo di realizzare mediante aratura lungo l’intero perimetro del fondo, durante la mietitura nei terreni coltivati a seminativo, di una fascia ampia non meno di 10 metri, priva di stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile;
– la prescrizione gravante sui titolari ad ogni titolo dei terreni di realizzare entro il 14 maggio di ogni anno una fascia di rispetto sgombra da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche ed altri combustibili dell’ampiezza di almeno 20 metri da scarpate o banchine, nonché dell’obbligo di provvedere anche alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che protendano verso gli stessi confini. I residui di pulitura devono essere depositati all’interno del terreno a una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri dalla scarpata e/o dalla banchina.
L’accordo è dunque funzionale allo sviluppo di sinergie con gli Enti territoriali per rafforzare la cultura della prevenzione e potenzia, sul piano del contrasto, il coordinamento tra le Forze di polizia chiamate a intervenire per le attività investigative conseguenti agli aventi incendiari, nell’interesse del territorio e della collettività.