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Rubrica legis non est lex

Sicilia, nuove condanne per l’Assessorato regionale alla Formazione

gigi rubinoLa Signora G.A. di 55 anni di Agrigento, dipendente dell’ONAPLI di Agrigento, era stata esclusa dall’Albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana perchè ritenuta carente del requisito dell’assunzione in servizio in data antecedente al 31 dicembre 2008.

L’agrigentina, dopo avere infruttuosamente presentato una memoria procedimentale all’Assessorato Regionale della Formazione, proponeva un articolato ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino (in foto), davanti al Tar Sicilia, per l’annullamento sia del provvedimento di esclusione dall’Albo degli operatori della formazione professionale siciliana, nonchè per l’annullamento della circolare assessoriale, a firma dell’Assessore Regionale pro tempore Nelli Scilabra, laddove interpretata in senso sfavorevole alle ragioni della ricorrente.

L’avvocato Rubino ha sostenuto, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli dallo stesso difensore ottenuti presso il Tar Sicilia, che la circolare assessoriale risultava viziata da illegittimità laddove aveva introdotto un requisito, e cioè la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31/12/2008 , non previsto dalla legislazione regionale vigente. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, in persona dell’Assessore pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, Presidente F.F. e Relatore il Dr. Nicola Maisano, condividendo integralmente le censure formulate dall’Avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, ed ha annullato i provvedimenti impugnati, condannando l’Assessorato regionale della Formazione anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila oltre accessori. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar Sicilia l’agrigentina dovrà essere iscritta all’albo degli operatori della formazione professionale siciliana mentre l’Assessorato dovrà pagare le spese di giudizio.

Ed ancora altre due agrigentine, C.D. e V.M., entrambe trentacinquenni, già dipendenti a tempo determinato dell’ente di formazione professionale “Accademia Palladium”, essendo sprovviste del requisito della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008, non avevano presentato nei termini domanda di inserimento nell’albo degli operatori della formazione siciliana.

Alla luce delle sentenze emesse dal Tar Sicilia, secondo cui tale requisito appariva illegittimo, le due agrigentine avevano successivamente presentato apposita istanza all’Assessorato, chiedendo di essere inserite, ma l’Assessorato era rimasto silente; da qua la determinazione delle due agrigentine di proporre una ricorso davanti al TAR Sicilia, assistite dall’Avvocato Girolamo Rubino, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale e la richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Anche in questo caso si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della Formazione, in persona dell’Assessore pro tempore, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione terza, Presidente F.F. il Dr. Giovanni Tulumello, relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure avanzate dall’Avvocato Rubino ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio inadempimento ed ordinando all’Assessorato di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalle ricorrenti entro trenta giorni, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il dirigente generale dell’assessorato regionale della Formazione, il quale dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni, e condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali.

Pertanto, se entro trenta giorni l’Assessorato non riscontrerà l’istanza avanzata dalle due agrigentine si insedierà il commissario ad acta nominato dal TAR che interverrà in via sostitutiva.