Semplici irregolarità nei verbali non sono idonee a giustificare l’annullamento della laurea
L’Università di Palermo, con provvedimento del 2017, ha annullato la laurea in Economia e Commercio conseguita da una giovane professionista agrigentina.
Tale annullamento – adottato a distanza di anni dal conseguimento del titolo – è stato adottato in ragioni di presunte irregolarità riscontrate negli statini e nei verbali relativi a taluni degli esami sostenuti.
La professionista – difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha proposto ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’Università di Palermo.
Il Tar ha prima sospeso cautelativamente e poi annullato il provvedimento dell’Università di Palermo, rilevandone la palese illegittimità.
Tuttavia, la P.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendone l’erroneità.
La giovane agrigentina si è costituita anche in secondo grado con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Questi ultimi, con apposita memoria, hanno dedotto la correttezza della sentenza del TAR e l’illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati, rilevando come eventuali irregolarità nella verbalizzazione e nella conservazione degli atti relativi al superamento degli esami non potessero incidere sulla posizione del privato.
Con la suddetta memoria è stato, altresì, rilevato che l’annullamento della laura non fosse stata preceduta da una adeguata istruttoria, avendo Università degli Studi di Palermo omesso di procedere all’audizione dei professori che componevano le commissioni d’esame e dei funzionari dell’Università addetti alla redazione dei verbali e alla conservazione degli stessi e avendo, altresì, omesso di disporre una perizia grafologica per dare corpo al sospetto di falsificazione
Il CGA – Presidente dott.ssa Rosanna De Nictolis, Relatore Avv. Antonino Caleca – condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha confermato la sentenza del TAR e rilevato l’illegittimità del provvedimento di annullamento della laurea.
In particolare, il CGA ha rilevato che il provvedimento impugnato fossero viziato e caratterizzato da un irragionevole “salto logico.” avendo la P.A. ritenuto che dalla non corretta verbalizzazione di taluni esami non potesse che desumersi la loro falsificazione da parte dello studente e il loro mancato corretto superamento.
Il Giudice Amministrativo ha anche rilevato che l’estraneità della giovane “alle presunte falsificazioni trova indiscutibile supporto nell’esito delle indagini del giudice penale” che si sono concluse con l’archiviazione delle accuse mosse.
Per effetto della sentenza del CGA la laurea conseguita dalla giovane Agrigentina è ormai definitiva e l’Università degli Studi di Palermo non potrà più metterne in discussione la legittimità e l’efficacia.