Nel 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia bandiva un concorso per l’assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Raffadali (AG).
Tale bando veniva riservato ai soggetti rientranti in particolari categorie: a) Profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza; b) Invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge; c) Decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.
La Sig.ra G.R., originaria di Racalmuto, essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed avendo la disponibilità di un locale, così come previsto dal predetto bando, presentava la propria domanda di partecipazione.
La commissione preposta, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, collocava ai primi tre posti ex equo tre partecipanti e, successivamente, disponeva l’assegnazione della rivendita in favore del sig. V. G. e, contestualmente, escludeva dalla procedura la sig.ra R.G., sostenendo che il locale da quest’ultima proposto per allocare l’istituenda rivendita non fosse conforme ai parametri tecnici richiesti.
A questo punto, la concorrente esclusa, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, impugnava gli atti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendone l’annullamento ed al contempo richiedeva al T.A.R. che venisse ordinato all’amministrazione l’esibizione degli atti di gara al fine di provare in giudizio la carenza dei requisiti soggettivi in capo all’assegnatario.
Con ordinanza del marzo del 2024, il TAR sconfessava l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale aveva illegittimamente rifiutato il rilascio degli atti di gara e, in accoglimento della richiesta degli avv.ti Rubino e Piazza, ordinava all’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti.
In esecuzione della detta ordinanza, l’amministrazione si vedeva dunque costretta a rilasciare gli atti di gara e dall’esame di quest’ultimi i legali incaricati accertavano l’insussistenza in capo all’assegnatario dei requisiti di partecipazione, avendo lo stesso dichiarato di essere “orfano di vittima di mafia” e, dunque, non equiparabile agli invalidi di guerra, vedove di guerra, orfani di guerra e categorie equiparate per legge.
Conseguentemente, gli Avv.ti Rubino e Piazza impugnavano ulteriormente gli atti di gara, chiedendo l’annullamento dell’assegnazione in favore del il Sig. V.G., il quale, invero, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto non rientrante in nessuna delle suddette categorie di persone indicate dal bando cui era riservata l’assegnazione della rivendita di generi di monopolio, dal momento che lo status di vittima di criminalità organizzata non è equiparabile agi invalidi di guerra e alle altre famiglie dei caduti di guerra.
Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza censuravano l’operato dell’Agenzia laddove era stata disposta l’esclusione della propria assistita in ragione della presunta non idoneità dei locali prescelti, stante, di contro, la presenza di tutti i requisiti tecnici richiesti dal bando.
Con ordinanza del 20 giugno 2024, il TAR – Palermo, condividendo integralmente le prospettazioni difensive degli Avv.ti Rubino e Piazza, sia in ordine all’insussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’assegnatario, sia in relazione alla sussistenza dei requisiti tecnici dell’immobile proposto, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’assegnazione della rivendita di tabacchi.
In particolare, il T.A.R. ha affermato che la norma invocata dalla difesa erariale a sostegno della legittimità dell’operato della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non menziona le vittime di criminalità organizzata tra le categorie equiparate agli invalidi di guerra ed alle famiglie dei caduti di guerra e non è suscettibile di interpretazione analogica
Pertanto, in ragione della detta ordinanza, per l’istituzione della nuova rivendita di tabacchi nel Comune di Raffadali bisognerà attendere la definizione del giudizio, prevista per la fine di febbraio 2025.