Rilascio permesso di costruire struttura ricettiva: il Tar condanna il Comune di Cattolica Eraclea
La società “Le Kokalidi” srl con sede in Ribera, in persona del legale rappresentante Dr.ssa Maria Barberi, aveva presentato un’istanza per l’attivazione del procedimento unico per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un complesso ricettivo all’aria aperta nel Comune di Cattolica Eraclea nell’anno 2010;
in relazione al procedimento in questione veniva convocata una conferenza di servizi al fine di proporre al Consiglio Comunale di Cattolica Eraclea la variante urbanistica dello strumento urbanistico all’epoca vigente. In esito alla predetta conferenza di servizi, preso atto della totalità dei pareri favorevoli resi e/o pervenuti, con verbale dei tre febbraio 2012 veniva approvato il progetto presentato dalla detta società; il Consiglio comunale di Cattolica Eraclea, pertanto, con delibera n. 5 del 21 marzo 2012 , approvava la relativa variante urbanistica. In data 18 giugno 2012 il legale rappresentante della società richiedeva il rilascio del permesso di costruire; in relazione al progetto di che trattasi in data 29 aprile 2013 la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento rilasciava la necessaria autorizzazione paesaggistica ai fini dell’emanazione del permesso di costruire.
Tuttavia il Comune di Cattolica Eraclea, una volta acquisito il nulla-osta da parte della Soprintendenza, restava inerte; pertanto la società “Le kokalidi” srl, con apposito atto di diffida elaborato dallo Studio Legale Rubino, in data 29 maggio 2015 sollecitava la definizione del procedimento di che trattasi.
Il Comune si limitava a richiedere alla Soprintendenza se, alla luce dell’adozione del piano paesaggistico, i nulla osta già emessi potessero ritenersi validi, non definendo comunque il procedimento; pertanto, di fronte all’inerzia dell’Amministrazione la società proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza volta all’adozione del permesso di costruire , nonchè per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi cagionati dalla mancata adozione del provvedimento richiesto.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, depositando agli atti del giudizio una nota di riscontro indirizzata al Comune di Cattolica Eraclea di conferma del parere favorevole già reso in data 29 aprile 2013, con tutte le prescrizioni ivi contenute. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, preso atto del persistente inadempimento da parte del Comune di Cattolica Eraclea in ordine all’obbligo di definizione del procedimento, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Airò ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cattolica Eraclea , con correlata declaratoria dell’obbligo di adozione di una determinazione esplicita e conclusiva entro trenta giorni dalla data di comunicazione della sentenza, condannando anche il Comune resistente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro mille, oltre accessori, e rinviando ad altra udienza per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla società ricorrente.
Pertanto, alla luce della sentenza resa dal Tar il Comune di Cattolica Eraclea dovrà definire entro trenta giorni il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di costruire e pagare le spese giudiziali , mentre la società ricorrente dovrà quantificare i danni subiti e subendi da liquidare in un’altra udienza di prossima fissazione davanti al TAR Sicilia Palermo.