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Riapre la cava “Marotta” a Licata. Il TAR condanna il Ministero dell’Interno e l’Assessorato Regionale dell’Energia

Il sig. C.B. di 41 anni di Licata era stato autorizzato dal Distretto Minerario di Caltanissetta all’esercizio della cava di calcare denominata “Marotta” nel territorio del Comune di Licata;

ma a distanza di alcuni anni lo stesso Distretto Minerario comunicava al titolare della cava l’avvio del procedimento di decadenza dall’autorizzazione, facendo riferimento all’adozione, da parte della Prefettura di Agrigento, di un’informativa antimafia cd. “atipica”.

Segnatamente, venivano indicati quali elementi decisivi ai fini dell’emanazione dell’informativa il rapporto di coniugio del titolare della cava con la sig.ra C.C. di 35 anni, segnalata dalla tenenza della Guardia di finanza di Licata per un’ipotesi di “turbata libertà degli incanti”, e quello di affinità con il sig. C.G. di 60 anni, segnalato alla DDA di Palermo per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il titolare della cava proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia contro il Ministero dell’interno e l’Assessorato Regionale dell’Energia, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, per l’annullamento sia dell’informativa prefettizia, sia del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione. Nelle more del giudizio il titolare della cava, assistito dall’avvocato Girolamo Rubino, ha avanzato un’istanza di aggiornamento alla Prefettura di Agrigento, ai sensi del nuovo codice antimafia, segnalando che il proprio coniuge, nonostante la segnalazione da parte della guardia di finanza, non aveva subito alcun procedimento penale, mentre con riferimento al proprio affine C.G. il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di archiviazione ritualmente accolta dal GIP.

La Prefettura di Agrigento, ritenendo condivisibili le argomentazioni prospettate dall’Avvocato Rubino, disponeva l’iscrizione della società licatese nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (cd: White List”); pertanto il difensore della società licatese chiedeva al TAR Sicilia la declaratoria della cessazione parziale della materia del contendere, limitatamente all’informativa prefettizia, insistendo nella richiesta di annullamento del provvedimento di decadenza.

Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione prima, Presidente il dr. Calogero Ferlisi, Relatore la dr.ssa Aurora Lento, condividendo le richieste avanzate dall’avvocato Rubino, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, relativamente all’informativa prefettizia, vista l’attestazione di insussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa emanata dalla stessa Prefettura di Agrigento, ed ha conseguentemente annullato il provvedimento di decadenza, essendo venuto meno l’unico presupposto posta alla base del medesimo, condannando anche il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale dell’energia al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar, l’imprenditore licatese potrà proseguire l’esercizio dell’attività estrattiva nella cava “Marotta” nel territorio del comune di Licata mentre il Ministero dell’interno e l’Assessorato regionale dell’energia pagheranno le spese processuali.

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