Revoca contributo a ditta di Palma di Montechiaro: il diritto a trattenere l’importo erogato
Nel 2007 la Commissione Europea approvava il Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007- 2013.
Successivamente, nel febbraio 2012, la Regione siciliana approvava la linea di intervento 3.2.2.4. “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete ecologica siciliana”.
Pertanto, la sig.ra R. D. in qualità di titolare dell’omonima ditta, presentava un’istanza di agevolazione sulla detta linea di intervento, al fine di attivare un programma di investimenti riguardante un’attività ricettiva presso il comune di Palma di Montechiaro.
Il progetto presentato dalla sig.ra R. D. veniva collocato in posizione utile della relativa graduatoria e, per ciò, l’Assessorato Territorio e Ambiente concedeva il contributo che, in esito alle varie tranches di pagamento, si attestava su un saldo finale pari ad € 175.280,34.
A distanza di oltre quattro anni dalla concessione economica, l’Assessorato – pur avendo effettuato, con esito positivo, ogni verifica fiscale e documentale sull’operazione – avviava il procedimento di revoca del contributo e, successivamente, ingiungeva il rimborso delle somme erogate.
Il motivo, secondo la Regione siciliana, consisteva nel fatto che la sig.ra R. D. aveva fatto eseguire i lavori ad una società (la F. I. s.r.l.) di cui era socia la proprietaria (sig.ra L. L.) dell’immobile – oggetto del contributo – concesso in comodato d’uso alla sig.ra R.D. Per l’Assessorato, una siffatta connessione tra ditta beneficiaria del contributo e società esecutrice dei lavori era da intendersi vietata.
Ed allora, la sig.ra R. D. rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Giuseppe Gatto, nel 2019, presentava due atti di citazione (uno avverso l’atto di avvio del procedimento revoca, l’altro contro l’ingiunzione di pagamento) al fine di far accertare il diritto a mantenere il contributo percepito oltre cinque anni prima.
In particolare, secondo gli Avvocati Rubino Alfieri e Gatto, il rapporto fra la ditta beneficiaria del contributo e quella esecutrice dei lavori non poteva farsi rientrare in quei rapporti economici – finanziari vietati dal Bando della procedura. Ciò in quanto, l’unico collegamento tra le due imprese – contratto di comodato tra la socia della ditta esecutrice dei lavori e la sig.ra R. D. – non risultava sintomatico di alcun collegamento economico -finanziario ai sensi del codice civile (art. 2359 c.c.).
Dopo aver riunito i due giudizi instaurati dalla sig.ra R.D., il Tribunale di Palermo, in esito all’udienza del 03.10.2024, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino, Alfieri e Gatto, ha accolto le richieste della sig.ra R.D., ritenendo la revoca “frutto di una non corretta interpretazione del bando”. Per il Tribunale, la circostanza secondo cui la proprietaria dell’immobile oggetto del contributo (dato in comodato d’uso alla sig.ra R.D.) risultasse socia per il 5 % della ditta esecutrice dei lavori “non è sintomatica di un collegamento di tipo economico-finanziario tale da mettere in pericolo la finalità (pubblica) perseguita attraverso il contributo concesso”.
Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, la sig.ra R.D. potrà trattenere l’importo del contributo pari ad € 175.280,34 € concessole nel 2014; mentre l’Assessorato è stato condannato a pagare le spese di lite.