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Rubrica legis non est lex

Regione dovrà erogare sgravi contributivi a società di Naro

gigi rubinoL’Istituto di Vigilanza La Folgore sas di Piraino Gino e c. con sede in Naro aveva chiesto all’Assessorato Regionale del Lavoro l’autorizzazione allo sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 lavoratori, e successivamente per l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori tre lavoratori.

Con formali provvedimenti l’Assessorato autorizzava la società a beneficiare dello sgravio contributivo previsto dalla legislazione regionale vigente, ma successivamente revocava i benefici contributivi ritenendo che la società avesse rilevato la ditta individuale “Piraino Gino” con presa in carico dei lavoratori già occupati nella ditta individuale senza creare nuova occupazione.

La società narese proponeva allora un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro l’Assessorato Regionale del Lavoro per l’annullamento dei provvedimenti di revoca; si costituiva in giudizio l’Assessorato, con il patrocinio dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per chiedere il rigetto del ricorso.

In particolare i difensori della società narese, avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Valentina Blunda, hanno sostenuto che le assunzioni erano state effettuate dalla ditta individuale “Istituto di Vigilanza Privata La Folgore di Piraino Gino”, poi divenuta società denominata “Istituto di Vigilanza Privata la Folgore s.a.s. Di Piraino Gino e c.” , e conseguentemente il requisito dell’incremento occupazionale doveva essere riferito all’unica azienda che aveva creato e mantenuto occupazione.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Blunda, ritenendo che lo scopo perseguito dal legislatore regionale è quello di favorire l’assunzione di lavoratori da parte di aziende siciliane, senza che rilevi la differenza formale tra il soggetto che ha operato le assunzioni e quello che trarrebbe vantaggio dall’aiuto, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti di revoca impugnati.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, l’Assessorato dovrà erogare i benefici contributivi all’azienda narese mentre quest’ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni a causa dell’eccessiva durata del giudizio, protrattosi per circa nove anni, ai sensi della cd. legge Pinto.