Con atto di citazione depositato in data 1.06.2018, la Procura Regionale della Corte dei Conti ravvisava un danno erariale complessivo di euro 35.401.000, pari alle risorse impiegate nel progetto “Spartacus”, contestando la liceità dello stesso sotto tre distinti profili: 1) violazione del divieto di affidare in house il progetto al CIAPI, in quanto ente non adeguato sul piano organizzativo; 2) violazione del divieto di assunzione in enti e società regionali del personale impiegato per la realizzazione delle attività progettuali; 3) sviamento di risorse pubbliche per finalità diverse da quelle programmate, assumendo che l’unico scopo realmente perseguito dalla Amministrazione regionale fosse quello di assicurare lavoro precario ai soggetti precedentemente addetti agli sportelli multifunzionali.
La Procura Regionale della Corte dei Conti citava l’ex Assessore regionale Maria Lo Bello a comparire innanzi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di euro 885.250,00.
Più nel dettaglio, la Procura regionale contestava all’Assessore Lo Bello di avere, nella qualità di componente della Giunta Regionale, contribuito con il proprio voto favorevole alla adozione della deliberazione n. 328 del 2013 fornendo, per questa via, un apporto causalmente riconducibile alla programmazione ed alla esecuzione del progetto “Spartacus”.
Costituitasi in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, l’ex Assessore regionale sviluppava articolate difese evidenziando, in particolar modo, come la Giunta, con la deliberazione n. 328/2013, si fosse limitata ad esprimere una mera presa d’atto in ordine alla proposta dell’Assessore Regionale competente, rimettendo agli organi ed agli uffici dell’Amministrazione regionale il compito di verificare la concreta fattibilità del progetto in questione, che in quella fase si trovava allo stato embrionale.
In estrema sintesi, l’ex Assessore Lo Bello contestava l’assenza di qualsivoglia nesso causale tra la deliberazione n. 328/2013 ed il presunto danno contestato dalla Procura.
Veniva infatti eccepito come la Giunta Regionale risultasse del tutto estranea alle vicende successive che avevano portato alla compiuta elaborazione ed esecuzione del progetto in parola.
Il Giudice di primo grado, in totale adesione alle tesi difensive sviluppate in prime cure dall’Avv. Rubino, escludeva qualsivoglia addebito a carico della Sig. Lo Bello, rilevando la carenza del necessario nesso eziologico tra la più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 328/2013 ed il danno prospettato dalla Pubblica accusa.
La Procura ha successivamente impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti.
L’ex Assessore Lo Bello ha conferito dunque mandato agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza al fine di resistere all’appello proposto dalla Pubblica accusa.
Con comparsa di risposta depositata, i legali dell’Assessore Lo Bello hanno contestato gli articolati motivi di impugnazione proposti dalla Procura.
In particolar modo, gli Avv.ti Rubino e Valenza hanno evidenziato che, a differenza di quanto erroneamente affermato dal P.M. contabile, fossero state osservate le regole previste ai fini dell’affidamento in house del servizio.
Inoltre, i difensori dell’Assessore Lo Bello hanno evidenziato come non fosse possibile ravvisarsi alcuna violazione del divieto previsto dal comma 10 dell’art. 1 l.r. 25/2008, considerato che il personale impegnato nell’erogazione del servizio era stato assunto avvalendosi di fondi comunitari e, dunque, senza alcun onere a carico del bilancio della Regione.
Infine, i legali dell’Assessore Lo Bello, con specifico riguardo al terzo asserito “pilastro di illiceità”, hanno evidenziato come non fosse possibile ravvisare alcun profilo di responsabilità in capo alla parte assistita.
La Giunta Regionale, infatti, con deliberazione n. 286/2013, aveva affidato al Dipartimento del Lavoro la concreta gestione ed attuazione della Misura Anticiclica n. 4.A.3 denominata “Tutela dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga”.
La Giunta, dunque, aveva individuato la struttura regionale che si sarebbe specificatamente occupata del tema relativo alla erogazione di servizi in favore dei soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali.
Pertanto la stessa Giunta, con deliberazione n. 328/2013, si era limitata a prendere atto della proposta dell’Assessore Bonafede, rimettendo agli uffici competenti il compito di valutare la concreta fattibilità del progetto, la sua inerenza rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Regione con la Misura Anticiclica 4.A.3, le modalità di svolgimento del servizio.
Con sentenza n. 9/2021, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di Appello, in adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Valenza, ha dichiarato pienamente legittimo l’affidamento in house disposto dall’Amministrazione regionale, rigettando l’appello proposto dalla Procura condannando la parte pubblica alla refusione delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, quantificandole in misura pari ad euro 4.000,00 “da maggiorarsi con il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
In particolar modo, la sezione Giurisdizionale d’Appello ha confermato l’assenza di violazioni della normativa vigente per l’affidamento in house.
Inoltre, il Giudice di Appello ha chiarito come, nel caso di specie, non vi fosse alcuna violazione della normativa regionale in tema di assunzione del personale, in ragione del fatto che erano state impiegate risorse comunitarie per l’assunzione del personale preposto alla realizzazione del progetto Spartacus.
Inoltre, la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti ha chiarito che l’eventuale impiego di personale per la realizzazione di finalità diverse da quelle progettuali non può determinare un danno erariale riferibile all’intero progetto.