Procedura di mobilità: il TAR dà ragione all’ARNAS Civico
Il dott. M.D., di 40 anni, radiologo in servizio presso l’Unità Operativa di Radiologia interventistica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, aveva partecipato ad una procedura di mobilità indetta dall’ARNAS Civico nella disciplina di neuroradiologia, ma era stato escluso perchè non in possesso della qualifica corrispondente al posto messo a concorso.
Il radiologo ha allora proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia Palermo, lamentando l’asserita illegittimità del provvedimento di esclusione, essendo tra l’altro rimasti vacanti tre posti di neuroradiologia. Si è costituita in giudizio l’ARNAS Civico, in persona del Direttore Generale dr. Roberto Colletti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, eccependo l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, del ricorso introduttivo. Segnatamente l’Avvocato Rubino ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, citando dei precedenti giurisprudenziali secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario sulla mobilità esterna deve ritenersi sussistente anche a fronte di una valutazione comparativa dei candidati partecipanti alla selezione. il TAR Sicilia, Palermo,Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo l’eccezione formulata dall’Avvocato Rubino. ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile; pertanto il giovane radiologo, escluso dalla procedura di mobilità,alla luce della sentenza resa dal TAR potrà o riassumere il giudizio davanti al Giudice Ordinario, o partecipare al concorso per la copertura di tre posti di neuroradiologia rimasti vacanti.