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Poliambulatori di Lampedusa e di Ustica: il CGARS accoglie ricorso e commissaria l’Asp di Palermo

Il Dott. D.D., di Palermo, di anni 47, partecipava alla procedura concorsuale, per soli titoli, indetta dall’A.S.P. di Palermo per l’affidamento di incarichi a tempo determinato di Assistente Amministrativo (Cat. “C”), presso il Poliambulatorio di Lampedusa e presso il Poliambulatorio di Ustica.
All’esito di detta selezione il Dott. D.D. si collocava in posizione utile, ma l’Asp di Palermo, il giorno del conferimento dell’incarico, rettificava in peius il punteggio attribuito al Dott. D.D., ritenendo che il servizio precedentemente prestato non avrebbe potuto considerarsi inerente alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella messa a concorso (cioè alla categoria C).
Il Dott. D.D. avviava un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i quali rilevavano l’illegittimità degli atti impugnati in quanto i lavoratori inquadrati nel livello “BS” (come il proprio assistito) dovevano considerarsi appartenenti alla Categoria “B”.
Con sentenza del gennaio 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il CGARS ha accolto il ricorso proposto dal Dott. D.D., ed ha annullato gli atti impugnati in primo grado, riconoscendo il servizio prestato dal Dott. D.D. riconducibile alla categoria immediatamente inferiore rispetto alla C.
Nondimeno l’Asp non eseguiva detta sentenza, non provvedendo a rettificare il punteggio e, pertanto, il Dott. D.D., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, proponeva un ulteriore ricorso innanzi al CGARS volto ad ottenerne l’esecuzione della sentenza.
Nelle more del giudizio, l’Asp di Palermo indiceva una procedura di stabilizzazione del personale precario per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, cui partecipava il Dott. D.D., chiedendo che gli venisse valutato – in applicazione dei principi in materia di retrodatazione giudica – anche il servizio che lo stesso non aveva potuto prestare per effetto dei provvedimenti dichiarati illegittimi dal CGA.
Tuttavia, con delibera dell’agosto del 2024, Asp di Palermo non valutava il servizio che il Dott. D.D. non aveva potuto prestare per effetto dei provvedimenti dichiarati illegittimi dal CGA, escludendolo dalla procedura di stabilizzazione.
Pertanto, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il Dott. D.D. chiedeva la declaratoria di nullità della predetta delibera, in quanto adottata in violazione ed elusione della sentenza resa dal CGA, non essendo stata valutata correttamente l’anzianità di servizio maturata dal ricorrente.
Ebbene, con sentenza del 08.11.2024, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il CGA ha accolto il ricorso proposto dal Dott. D.D., ordinando all’Asp di Palermo di dare integrale esecuzione alla sentenza resa in precedenza dallo stesso CGA e nominando, per il caso di perdurante inottemperanza, Commissario ad acta il Dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica presso l’Assessorato della salute della Regione siciliana e condannando l’Asp di Palermo al pagamento delle spese di lite.

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