Molti anni dopo il Comune di Agrigento comunicava l’avvio di un procedimento di verifica della regolarità della costruzione, che si concludeva con un’ordinanza di ripristino; ordinanza che veniva impugnata davanti al Tar dagli interessati con ricorso giurisdizionale, in cui interveniva ad opponendum la Signora O.R., difesa dall’Avvocato Gaetano Caponnetto, nella qualità di proprietaria frontistante, che affermava la fondatezza degli abusi edilizi contestati con l’ingiunzione di ripristino impugnata.
Il Tar disponeva una verificazione, la quale accertava l’effettiva demolizione dell’edificio preesistente; pertanto il ricorso veniva accolto, e l’ordinanza di ripristino conseguentemente annullata. Avverso tale sentenza proponeva appello la Signora O.R., sempre difesa dall’Avvocato Gaetano Caponnetto; si costituivano in giudizio i coniugi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Leonardo Cucchiara, per chiedere il rigetto dell’appello. Successivamente, in accoglimento di un’istanza avanzata dai coniugi, la Soprintendenza di Agrigento aveva accertato la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate dagli stessi; su richiesta avanzata dalla Signora O.R. la stessa Soprintendenza aveva preannunziato la recoca di tale provvedimento, con nota ricevuta il 28 aprile 2016. In pari data gli interessati ricevevano il provvedimento di revoca del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica; pertanto i coniugi, sempre assititi dagli Avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, impugnavano davanti al TAR Sicilia,Palermo, il provvedimento di revoca.
In particolare gli Avvocati Rubino e Cucchiara hanno lamentato la mancanza di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento di revoca, nonchè la circostanza secondo cui la revoca sarebbe stata disposta sulla base di un erroneo presupposto di fatto. Si sono costituite in giudizio sia La Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, sia la Signora O.R., sempre con il patrocinio dell’Avvocato Gaetano Caponnetto per chiedere il rigetto del ricorso. Già in sede cautelare il Tar ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ritenendo fondata la censura dedotta dagli Avvocati Rubino e Cucchiara circa la violazione delle garanzie partecipative.
Da ultimo, in vista dell’udienza di merito, gli Avvocati Rubino e Cucchiara hanno depositato la sentenza del CGA di rigetto dell’appello proposto dalla Signora O.R. avverso la precedente sentenza del TAR favorevole ai coniugi; pertano il Tar ha ritenuto giudizialmente accertato il rispetto della condizione apposta nel nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza con conseguente insussistenza della circostanza posta a fondamento del provvedimento di revoca impugnato. In conseguenza di ciò il Tar ha accolto il ricorso proposto dai coniugi, annullando il provvedimento di revoca impugnato, e condannando sia la Soprintendenza sia la Signora O.R. al pagamento pro quota della spese di giudizio, oltre accessori ed al rimborso del contributo unificato.
Pertanto, per effetto delle sentenza rese tra le parti sia dal Tar sia dal CGA, i coniugi non dovranno procedere ad alcuna demolizione mentre la Soprintendenza e la Signora O.R. dovranno pagare le spese giudiziali liquidate dal TAR.