Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello presentato dal legale rappresentante di una ditta individuale agrigentina contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda cautelare per l’annullamento del D.D.G. n. 571/3S con il quale veniva approvato l’elenco delle operazioni non ammesse agli “aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2012 De Minimis”, di cui all’avviso pubblico relativo alla “Azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020” indetto dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.
L’Avviso, in particolare, prevedeva la realizzazione di progetti d’investimento con aiuti in regime “de minimis” per favorire la nascita di piccole imprese. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di nuove idee e soggetti, favorendo la creazione di imprese e un’occupazione stabile, e incoraggiando il talento imprenditoriale e i percorsi virtuosi e innovativi.
In particolare, l’Assessorato regionale aveva escluso la ditta con sede a Favara poiché la domanda era stata “presentata e sottoscritta da un delegato e non dal legale rappresentante”. Secondo la tesi difensiva proposta dall’avvocato Vincenzo Caponnetto, la firma era stata sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso di regolare procura speciale per la presentazione.
Il CGA, ha così accolto il ricorso presentato dall’avvocato Caponnetto, ritenendo che l’appello presenta “motivi che potrebbero trovare accoglimento nella fase di merito” sussistendo “il periculum in mora considerate le risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione della procedura valutativa a sportello di cui all’avviso pubblico” relativo all’Azione 3.5.1.2 del Por Fesr 2014-2020.