Nessuna automatica conseguenza per il condannato virtuale
La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ha confermato l’assoluzione di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In particolare, la Corte facendo proprie le difese spiegate in favore del dipendente pubblico dal team legale composto dall’avv. Michele Cimino, dall’avv. Giulia Seminara e dall’avv. Oscar Di Rosa, ha enunciato il principio di diritto in forza del quale la condanna virtuale pronunciata ai sensi dell’art. 83, co. 2 del codice di giustizia contabile è finalizzata alla corretta quantificazione della quota di nocumento erariale da porre a carico del convenuto non potendo fondare da sola la colpevolezza di terzi soggetti non evocati in giudizio.
Pertanto risulta necessario che la eventuale colpevolezza del soggetto condannato virtualmente possa pronunciarsi solo a seguito della formalizzazione nei confronti di questi degli addebiti da provare in sede giudiziale. Ove si ritenesse diversamente, si produrrebbe l’effetto di privare il soggetto non evocato in giudizio del diritto di difesa, con violazione dei parametri costituzionali. Il principio di diritto enunciato dalla Corte assume rilevanza peculiare evidenziando come nessuna azione di responsabilità possa essere intrapresa nei confronti di alcuno sulla base di prospettazioni meramente ancorate alle motivazioni di una sentenza che contiene una condanna virtuale di terzi soggetti non evocati in giudizio in quanto inconferenti ai fini della definizione del giudizio di responsabilità erariale.
In altre parole, commenta l’avv. Cimino, “qualsiasi contestazione di responsabilità deve essere elevata sulla base di dati concreti, documentalmente riscontrabili, che siano in grado di fondare un giudizio di responsabilità del soggetto evocato in giudizio, non potendo assumere rilevanza la sola condanna virtuale pronunciata nei confronti di un soggetto in un giudizio di cui non è stato parte”.