Nel lontano 1996, la Prefettura di Agrigento, ai sensi degli artt. 120 e 130 del Codice della Strada, disponeva nei confronti del sig. G.C., originario di Caltabellotta, la revoca della patente di guida per asserita mancanza dei requisiti morali, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Dopo aver scontato la misura di prevenzione, il sig. G.C. richiedeva la restituzione della patente di guida, ma la Prefettura di Agrigento riscontrava negativamente la richiesta.
Conseguentemente, il sig. G.S., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso innanzi al Giudice Amministrativo volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Agrigento aveva illegittimamente disposto il diniego dell’istanza di restituzione della patente di guida.
In fase cautelare il T.A.R., accoglieva l’istanza formulata dai legali, sospendendo gli effetti del diniego impugnato e, pertanto, la Prefettura rilasciava provvisoriamente la patente di guida al sig. G.C..
Tuttavia, a distanza di diversi anni, il TAR declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, sicché la causa veniva riassunta dal sig. G.C., sempre assistito dagli avv.ti Rubino e Piazza, innanzi il competente Tribunale di Palermo.
Nel giudizio, i predetti difensori censuravano il provvedimento con cui la Prefettura di Agrigento aveva negato al proprio assistito la restituzione della patente di guida deducendo la violazione dell’articolo 120 del Codice della Strada, nonché la mancanza di una congrua motivazione del provvedimento.
In particolare, gli avv.ti Rubino e Piazza rilevavano in giudizio come la Prefettura di Agrigento avesse illegittimamente ed erroneamente negato il rilascio della patente al proprio assistito solo in ragione di un automatismo discendente dall’adozione, nei confronti dello stesso, della misura della sorveglianza speciale. Specificatamente, i legali sostenevano che nel caso in questione, in virtù dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°354/1998, la Prefettura di Agrigento avrebbe dovuto operare una valutazione del singolo caso improntata ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, in quanto la presunta valutazione in senso negativo del requisito morale previsto dall’art. 120 del C.d.s. non può comunque operare sine die.
Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza, evidenziavano ulteriormente che, nel caso di specie, non vi fossero più elementi ostativi, concreti ed attuali, volti a legittimare la revoca della patente disposta nei confronti del sig. G.C., in quanto questa era avvenuta sulla base di una valutazione soggettiva effettuata anni prima.
Ebbene, con sentenza del 3 novembre 2023 il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle argomentazioni sostenute dagli avv.ti Rubino e Piazza ha accertato la sussistenza del diritto del sig. G.C. alla restituzione della patente di guida, illegittimamente revocatagli dalla Prefettura di Agrigento, ed altresì ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Agrigento al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. G.C.
Pertanto, per l’effetto della predetta sentenza, il Sig. C.G. potrà ottenere in via definitiva la restituzione della propria patente di guida ed al contempo, in ragione dell’irragionevole durata del contenzioso (più di 20 anni), potrà anche richiedere il risarcimento ai sensi della c.d. legge Pinto.