Misure restrittive a Pasqua nel territorio comunale di Ribera
Il comune di Ribera ricorda alla cittadinanza che, su tutto il territorio comunale, vigono le seguenti misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19.
Ordinanze Sindacali n. 26 del 01 aprile 2021 e n. 19 del 13/03/2021
– Vietati per i residenti nel Comune di Ribera gli spostamenti nel territorio comunale per raggiungere le cosiddette “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
– Vietate le feste di natura privata e i c.d. “schiticchi” presso abitazioni o presso luoghi aperti al pubblico (ad esempio: parchi, aree attrezzate ecc …).
– Lo spostamento e l’accesso nel territorio comunale è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, verso abitazione privata diversa dalla propria, a un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione e di residenza di quest’ultimi. La persona o le due persone che si spostano potranno, comunque, portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro;
Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 23 marzo 2021 e n. 29 del 31/3/2021
– Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
– L’attività motoria (passeggiate) all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione;
– Nelle giornate festive (4 e 5 aprile) è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
– È consentita (nei giorni 3, 4 e 5 aprile) la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar, pasticcerie ed altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Si rammenta, inoltre, che la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena è punita dall’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni.