Un disabile agrigentino, richiedeva, tramite il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverato presso un’apposita comunità alloggio, con retta a carico del Comune di Agrigento.
Il Centro di Salute Mentale di Agrigento, tenuto conto della grave patologia da cui il disabile è affetto e dei relativi problemi assistenziali, esprimeva il parere favorevole all’inserimento del medesimo all’interno di una comunità alloggio.
Anche il servizio sociale di Agrigento assentiva alla richiesta del disabile, rilasciando un ulteriore parere positivo al ricovero presso una comunità alloggio del territorio agrigentino. Con la medesima nota veniva peraltro chiarito che, nel caso in oggetto, l’inserimento del disabile in una comunità alloggio appariva necessaria “al fine di garantire per lui un ambiente favorevole che risponde ai sui bisogni primari e attraverso cui promuovere lo sviluppo psico-sociale”.
Alla luce dei superiori pareri, tramite Determinazione, veniva autorizzato il ricovero del disabile presso la cooperativa sociale “Humanitas et Salus”. Tuttavia, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, che doveva apporre sulla succitata Determinazione il necessario visto di regolarità contabile, con una nota, esprimeva un parere non favorevole, sostenendo che il comune non avesse la disponibilità finanziaria per l’impegno di spesa derivante dal ricovero del disabile.
A questo punto, vedendosi denegato il diritto all’assistenza sanitaria, il disabile, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnava innanzi al T.A.R. di Palermo, la nota con la quale, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, aveva espresso il parere non favorevole di regolarità contabile. In particolare, gli Avvocati Rubino e Impiduglia, sostenevano in giudizio che l’inserimento dei disabili psichici presso le Comunità alloggio, si colloca all’interno dei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e pertanto, le ragioni di natura economico finanziaria, per quanto rilevanti nel nostro ordinamento, non potrebbero in alcun modo giustificare una così grave lesione del diritto alla salute.
Dunque, secondo quanto sostenuto dai succitati legali, il Comune di Agrigento non poteva rigettare la Determinazione che disponeva il ricovero del disabile, soltanto sulla scorta di motivi prettamente economici, dal momento che, sebbene i diritti sociali a prestazione siano finanziariamente condizionati, tale condizionamento non può incidere sul nucleo indefettibile del diritto alla salute fino a renderlo puramente nominale. Aderendo alle tesi sostenute dagli Avvocati Rubino ed Impiduglia, il T.A.R. di Palermo, pronunciandosi sulla questione, ha accolto il ricorso ritenendo che “quando l’ente locale, accerta la sussistenza di esigenze terapeutiche indifferibili […] che rendono necessaria l’ammissione al servizio residenziale, non può opporre difficolta finanziarie alla richiesta d’inserimento”, e conseguentemente, per l’effetto dell’accoglimento, ha annullato il parere non favorevole emesso dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento, condannando, peraltro, il medesimo Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in 2.000 Euro, oltre accessori.