LSU: una vergogna lunga 25 anni
Riceviamo e pubblichiamo il pensiero di Aldo Mucci (in foto), sui lavoratori ex LSU:
“E’ un dovere morale, sociale e civile, raccontare al popolo siciliano chi sono gli LSU, lavoratori socialmente utili. Lavoratori spesso additati come “lagnusi”, assenteisti, qualunquisti, olimpici, dall’atteggiamento sempre polemico nei confronti di chiunque. Raccontiamo 25 anni di schiavitù: lavoratori ex LSU, già dipendenti di enti locali, nonché altri soggetti provenienti dal bacino ex articolo 23 della legge n.67 del 1988, molti dei quali, inizialmente, inseriti in progetti socialmente utili, approvati con atti deliberativi dei competenti enti pubblici locali e successivamente confermati in servizio presso i rispettivi enti, ai sensi ed in applicazione della legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 31, e del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito ed applicato in Sicilia con successive disposizioni legislative regionali; tali lavoratori, in particolare, sono stati avviati al lavoro presso la pubblica amministrazione – con decorrenza, per buona parte, a partire dal biennio 1998-1999, e, per altri, anche da un periodo antecedente – attraverso i lavori «socialmente utili» ed ex articolo 23, maturando: altresì il diritto alla stabilizzazione in conformità con le previsioni del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni edintegrazioni; più precisamente, con successivi provvedimenti degli enti locali, nel mettere fine all’esperienza delle cooperative sociali, si promuovevano progetti di stabilizzazione degli LSU e di soggetti provenienti dal bacino ex articolo 23, che, a partire dal 2002, venivano finanziati dal fondo nazionale per l’occupazione, inizialmente attraverso una delibera CIPE 2002 e, quindi, attraverso le successive leggi finanziarie dello Stato, che lasciavano impregiudicata la possibilità ed il diritto alla stabilizzazione dei lavoratori; con decreto legislativo n. 81 del 2000, venivano previsti incentivi e contribuzioni di varia natura nei casi di stabilizzazione dei lavoratoriin servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti a termine, ivi compresi gli L.S.U. in questione, ai quali venivano, altresì, reiterati nel tempo i contatti anche attraverso proroghe successive; in particolare, l’articolo 10, comma secondo, del decreto legislativo n. 81 del 2000 stabiliva, testualmente, che: «Con appositi decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell’ambito di quelle previste dall’articolo 6, che prevedano l’utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997»; con legge della regione siciliana, la n. 24 del 2000, di recepimento e attuativa delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000, veniva sancito il diritto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, in servizio presso gli enti locali, con previsione anche di forme di contribuzione, per ogni lavoratore assunto presso le società miste degli enti locali; in esecuzione delle citate disposizioni, dal 2001 e fino al 2005, circa 4.000 lavoratori socialmente utili, già in servizio presso gli enti locali, come i lavoratori oggetto della presente interrogazione, venivano stabilizzati presso le aziende comunali provinciali o presso altri enti pararegionali; restavano fuori dal processo di stabilizzazione, invece, i lavoratori in questione, i quali, conseguentemente, per anni, intrattenevano con l’ente pubblico datore di lavoro, un rapporto a tempo determinato, che, in virtù di proroghe e contratti successivi, veniva reiterato nel tempo; in particolare, gli stessi, alla luce dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999, venivano trasferiti, inizialmente, dall’ente locale allo Stato, per lo svolgimento di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, con funzioni, quindi, ausiliarie riconducibili al personale ATA della scuola; secondo l’articolo 8 della legge n. 1245 del 1999 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato), infatti: «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito»; con successiva circolare esplicativa veniva chiarito altresì che: «La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l’articolo 1, comma 218) che “Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”»; sostanzialmente, i suddetti lavoratori venivano equiparati ad ogni effetto di legge al personale proveniente dagli enti locali e se ne prevedeva per legge l’inserimento nei ruoli dello Stato; a seguito di ciò, il provveditorato agli studi di Palermo (e similmente in tutte le province regionali) invitava gli enti locali a comunicare i nominativi di coloro che avevano i requisiti di legge per transitare presso lo Stato, ovvero, in particolare: a) essere già in servizio presso istituzioni scolastiche statali con funzioni di equiparabili a quelle del personale ATA; b) avere prestato almeno 12 mesi di attività lavorativa avendo come riferimento il biennio 1998/1999; i lavoratori di cui qui si tratta, avendo i predetti requisiti, transitavano, quindi, presso i ruoli dello Stato e, per tutto il 2000-2001, svolgevano attività lavorativa presso istituti scolastici dello Stato, in attesa della definitiva stabilizzazione; inverosimilmente, piuttosto che definirsi con la stabilizzazione ed immissione in ruolo nei ranghi dello Stato, con decreto n. 65 del Ministero della pubblica istruzione del 20 aprile 2001, veniva previsto che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2001 – ivi compresi i lavoratori in questione, impegnati in attività socialmente utili riconducibili a funzioni ausiliarie nell’ambito degli ATA, presso le istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del fondo per l’occupazione di cui alla legge n. 236 del 1993 (che comprendeva anche fondi europei) o proprie degli enti utilizzatori – venissero inseriti, loro malgrado, nel processo di stabilizzazione mediante procedure di terziarizzazione; a tal fine, i Ministeri coinvolti sottoscrivevano un accordo-quadro con imprese, consorzi e società cooperative del settore «imprese di pulimento», che, tra gli altri, avevano l’obbligo di costi, per ogni addetto assunto, indifferenziati per l’intero territorio nazionale (articolo 3), con orario lavorativo iniziale non inferiore a 30 ore settimanali, con l’obbligo dell’inquadramento al V livello, con applicazione del CCNL del settore imprese di pulimento, per lo svolgimento, avvalendosi dei predetti ex LSU, di attività ausiliari e di pulizia presso le scuole statali; in altri termini, già il decreto ministeriale n. 65 del 2001 introduceva una sorta di demansionamento, in quanto, da attività riconducibili a quelle del personale ATA (assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori), gli stessi sarebbero stati inquadrati come «pulizieri»;
in data 7 giugno 2001 era siglata la convenzione-quadro tra Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro e consorzi ed imprese cooperative, i cui effetti decorrevano dal 1o luglio 2001, che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 468 del 1997, doveva essere finalizzata alla stabilizzazione del personale ex LSU (articolo 3); i lavoratori venivano, quindi, inquadrati nel 2o livello con applicazione
del CCNL delle imprese di pulizia, con assunzioni a tempo indeterminato per, inizialmente, 30 ore settimanali, e con decorrenza dal 1o luglio 2001; da quella data e fino al 2011 i lavoratori venivano assoggettati tutti al medesimo regime giuridico ed economico e svolgevano servizi di pulizia degli istituti scolastici inseriti in apposito elenco aggiornato annualmente, con un orario lavorativo fino a 35 ore settimanali; più precisamente, in virtù dell’accordo quadro e della convenzione i servizi di pulizia venivano assegnati dallo Stato e con risorse economiche e finanziarie statali, agli affidatari (consorzi e cooperative che avevano i requisiti di legge), che, a loro volta, stipulavano contratti a tempo indeterminato per l’assunzione degli ex LSU, inquadrandoli al 2° livello del CCNL delle imprese di pulizia e multi servizi; tale affidamento, si ribadisce, era finalizzato alla stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale n. 65 del 2001. In quella sede veniva altresì fissato il costo unitario pro-capite e gli altri costi che gravavano sullo Stato per la copertura delle predette assunzioni; irragionevolmente, a decorrere dal 2011, introdotte le procedure CONSIP per lo svolgimento dei servizi per gli enti pubblici, consorzi e cooperative, che avevano fino a quel momento goduto per legge dei finanziamenti pubblici finalizzati alla stabilizzazione degli ex LSU, venivano assoggettati alle medesime procedure, alla stregua degli altri fornitori di servizi, con conseguente obbligo, inverosimile nella fattispecie che invece doveva mantenere lo speciale regime giuridico, di offerte al ribasso ai fini dell’aggiudicazione dei medesimi servizi, presso gli istituti scolastici; in altri termini, consorzi e cooperative non erano più in grado di garantire la piena osservanza, in termini di orario lavorativo e di retribuzione, dell’accordo quadro e della collegata convenzione; ulteriore grave ed irregolare conseguenza della contrazione di finanziamenti statali stanziati per i predetti servizi e per la stabilizzazione del personale in questione, era la richiesta di cassa integrazione in deroga per il predetto personale, con riduzione dell’orario lavorativo fino a zero ore, secondo criteri di rotazione, la sospensione periodica quindi delle attività lavorative, la riduzionedegli stipendi, il trasferimento da una sede lavorativa ad un’altra, con connesso e conseguente rischio reiterato e periodico di licenziamenti collettivi; in particolare, nel 2011, veniva sottoscritto un nuovo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che confermava la prosecuzione delle attività, ma con una riduzione dei corrispettivi e collegata eccedenza del numero dei lavoratori fino a quel momento
utilizzati; per affrontare la nuova situazione gli affidatari sostanzialmente chiedevano ed ottenevano, periodicamente, la cassa integrazione, dal 2011 e fino al 2014, per cui i lavoratori ricevevano periodicamente ed annualmente, dalle diverse cooperative ed enti presso i quali prestavano attività lavorativa, ora la sospensione delle attività, ora l’esonero dalle stesse, ora il preavviso di licenziamento; da ultimo, con nota del luglio 2014, gli stessi ricevevano la comunicazione della sospensione del servizio, con esonero per gli stessi dall’espletamento di ogni attività lavorativa, salvo poi riprendere tutti l’attività lavorativa, ma presso altre sedi, con orario lavorativo ridimensionato, con riduzione dello stipendio e, da ultimo, con assegnazione di mansioni di «manutenzione» che nulla avevano a che vedere
con l’inquadramento iniziale ed in relazione alla cui attività i lavoratori non avevano né le specifiche competenze, né le adeguate professionalità; in altri termini, il rapporto di lavoro, iniziato nel luglio 2001, che avrebbe dovuto essere «stabilizzato ex lege», nei ruoli dello Stato, diveniva invece dal 2011 un rapporto precario con sostanziale, periodica e, in pratica, annuale apposizione di termini ai contratti di servizio – legata al finanziamento o meno delle attività ed all’ammontare della copertura finanziaria stanziata – con sospensioni e proroghe e riprese reiterate delle attività contrattuali ed invero senza alcuna certezza per il futuro lavorativo dei ricorrenti; la «stabilizzazione» non ha sostanzialmente prodotto gli effetti previsti dal legislatore ed infatti, nel corso degli anni i lavoratori in questione hanno subito la graduale contrazione delle ore lavorative, la riduzione dello stipendio, il trasferimento da una sede all’altra con assegnazioni a differenti istituzioni scolastiche e, da circa tre anni, sono stati collocati in cassa integrazione, con buona pace delle norme sulla stabilizzazione, a giudizio dell’interrogante in palese contrasto con la legge e i principi costituzionali di tutela del lavoratore, con disparità di trattamento rispetto ad altri ex LSU, che, invece, pur partendo dal medesimo status, sono stati stabilizzati presso gli enti locali o altre realtà, con garanzia e conservazione del posto di lavoro, dell’orario lavorativo e dello stipendio –: in considerazione di quanto riportato in premessa, se e quali iniziative di competenza intendano assumere con la massima urgenza per chiarire definitivamente le modalità di applicazione della citata normativa, al fine di evitare il perpetrarsi di una irragionevole disparità, in palese contrasto con la legge, oltre che con il principio di uguaglianza, atteso che situazioni identiche hanno finito con l’essere regolate in maniera differente, sotto il profilo sociale, economico e amministrativo.Centinaia di leggi – art. interpretativi- ex lege – riferimenti vari –ddl scuola – miur- ministeri vari, regione sicilia, per dire: “siete e rimarrete dei precari”. Scrisse Emil Cioran, filosofo rumeno: “Il pensiero della precarietà mi accompagna in ogni circostanza: Stamani imbucando una lettera, mi dicevo che era indirizzata ad un mortale”.
Aldo Mucci