A tal fine con la suddetta ordinanza, il Sindaco dopo aver premesso e ricordato che il proprietario o il detentore o l’utilizzatore di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animale e cose provocate dallo stesso cane, ha emanato una serie di specifici adempimenti.
In particolare, tra l’altro, si fa obbligo ai proprietari, detentori e/o utilizzatori di un cane di munirlo se non condotto al guinzaglio nelle pubbliche vie o in luogo aperto, di apposita museruola; affidarlo esclusivamente a persone in grado di gestirlo correttamente, e chiunque conduca il cane, in ambito urbano, ha l’obbligo di raccoglierne le feci e, per questo, portare con se ed utilizzare strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Sono inibiti l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze diverse con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione degli stessi a doping; organizzare combattimenti con animali; effettuare interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto; abbandonarli o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura.
E’, altresì, proibito possedere o detenere cani non identificati e non registrati in anagrafe. Inoltre è vietato distribuire sulla pubblica via resti di alimenti dell’uomo o cibi per animali. Per l’ alimentazione dei cani di quartiere dovranno essere utilizzati appositi contenitori puliti, atti a contenere cibarie per animali evitando, in tal modo, l’imbrattamento della sede stradale.
Si ricorda che la violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporta l’erogazioni di sanzioni amministrative a carico degli inadempienti.