ma la Soprintendenza BB.CC.AA aveva dettato quattro prescrizioni afferenti il rivestimento dei muri di recinzione, la realizzazione della copertura a tetto con coppi siciliani, la realizzazione dell’intonaco esterno e la piantumazione di alberi ad alto fusto.
L’amministrazione comunale di Licata, nel provvedimento di concessione edilizia in sanatoria, dopo aver fissato un termine di tre anni per la realizzazione delle prescrizioni dettate dalla soprintendenza, prevedeva che la mancata esecuzione delle suddette prescrizioni avrebbe comportato la revoca della concessione in sanatoria e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.
La signora licatese non riusciva ad ottemperare alle prescrizione imposte a causa di un contenzioso civile promosso dai proprietari di un fondo confinante, e pertanto la stessa chiedeva al Comune di Licata una breve proroga, così manifestando la propria intenzione di realizzare comunque le opere prescritte; ma il Comune di Licata rigettava tale istanza e, successivamente, disponeva la revoca della concessione edilizia in sanatoria, irrogando la gravissima sanzione della demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tali provvedimenti la Signora licatese proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino (in foto), tuttora pendente; da ultimo il Comune di Licata, inviava una nota alla signora licatese, con cui comunicava che con l’ausilio della forza pubblica e senza ulteriori avvisi “verrà data esecuzione alla demolizione dell’immobile”. In allegato alla predetta comunicazione veniva notificata anche la convenzione stipulata tra il comune di Licata e la procura della repubblica di Agrigento secondo cui “il comune di Licata nel cui territorio insistono i manufatti abusivi per i quali sia già intervenuta sentenza definitiva procederà alla demolizione degli stessi…”.
Essendo imminente la data di esecuzione della demolizione l’Avvocato Girolamo Rubino richiedeva al Presidente del Tar Sicilia l’emanazione di una misura cautelare monocratica idonea ad assicurare la tutela interinale della ricorrente; il Presidente del Tar Sicilia, dr. Calogero Ferlisi, in accoglimento dell’istanza avanzata dal difensore, emetteva un decreto di sospensione dell’ordine di demolizione.
Successivamente, in sede camerale, la prima sezione del Tar Sicilia accoglieva la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di demolizione, atteso che la convenzione stipulata tra il Comune e la Procura prevede la demolizione solo a seguito di sentenza definitiva, tuttora non intervenuta nel caso in esame. Ma il Comune di Licata, in persona del Sindaco dr. Angelo Cambiano, ha proposto appello davanti al CGA per la riforma dell’ordinanza del Tar favorevole alla signora licatese; quest’ultima si è costituita in giudizio anche davanti al CGA, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma dell’ordinanza resa dal Tar.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, Presidente il dr. Claudio Zucchelli, Relatore il consigliere Nicola Glaviano, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Girolamo Rubino, ha respinto l’appello cautelare proposto dal comune di Licata, confermando l’ordinanza resa dal Tar. Pertanto, nelle more del giudizio di merito nessuna demolizione verrà operata in relazione all’immobile sito nella contrada Montesole del Comune di Licata.