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Licata, al via il censimento obbligatorio amianto

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente e mediante manifesti murali, tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, dovranno darne comunicazione al Comune, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

A renderlo di pubblico dominio è un avviso a firma del Sindaco Giuseppe Galanti e dell’Assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Ripellino.

Si tratta di un obbligo di legge, che mira alla salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.

Le eventuali violazionui degli obblighi di autonotifica comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 comma 4 della legge 27 Marzo 1992, n° 257 che vanno da un minimo di € 2.582,20 ad un masismo di € 5.164,57.

Allo scopo di agevolare il censiment,o il Comune ha predisposto appositi moduli che vanno compilati oltre che dai soggetti pubblici e privati anche dai soggetti imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.

Il modulo va ritirato, in forma cartacea, presso l’Ufficio Amianto sito in via Giaretta – Dipartimento Lavori Pubblici, dove sarà possibile anche avere ulteirori informazioni.

La compilazione delle schede, ribasce l’Amministrazione comunale, ha come esclusivo obiettivo, la rilevazione e il censimento dei manufatti contenenti amianto (M.C.A.) in tutti gli edifici ubicati all’interno del territorio comunale e costituisce un adempimento obbligatorio al fine della stesura del piano comunale, strumento indispensabile per accedere al fondo dedicato e previsto dall’apposita legge regionale.

Una volta debitamente compilato in ogni sua parte il modulo va spedito al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it.

Infine, si ricorda che è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ed è altresì vietata l’immissione di rifiuti, di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. La violazione di quanto sopra è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00, inoltre, se l’abbandono ha ad oggetto rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumenta fino al doppio.

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