Nel 2003, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento aveva aggiudicato l’appalto per “lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madre “S. Oliva” in Raffadali” alla società “I. s.r.l.”, con sede in Agrigento.
Al termine dei lavori, a causa di una lievitazione in corso d’opera dei costi relativi ad alcuni materiali da costruzione, l’impresa “I. s.r.l.” richiedeva la c.d. “revisione prezzi” in relazione all’appalto in questione.
A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di maggiorazione avanzata, la medesima società si vedeva costretta a proporre ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, per l’accertamento del proprio diritto a percepire le maggiorazioni richieste, in forza dell’art. 26 della Legge n. 109 del 1994 e della Legge regionale n. 7 del 2002, e per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’importo dovuto.
In particolare, la società ribadiva il proprio diritto all’adeguamento del prezzo dei materiali da costruzione impiegati e contabilizzati tenendo conto dello scostamento (eccedente il 10%) intervenuto tra i prezzi rilevati per l’anno 2003 e quelli rilevati negli anni di contabilizzazione dei materiali (2004, 2005, 2006 e 2007) chiedendo, al contempo, il diritto alla quantificazione della somma da corrispondere all’impresa ricorrente.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, a seguito di apposita attività istruttoria disposta mediante verificazione, ha condiviso le censure sollevate dall’Avvocato Girolamo Rubino, legale dell’impresa e, per l’effetto, ha condannato la Soprintendenza BB.CC e AA. di Agrigento a corrispondere alla società ricorrente la somma dovuta per la compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.