ma l’Azienda Sanitaria di appartenenza riscontrava negativamente la richiesta alla luce di un orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto all’Amministrazione un potere discrezionale di concedere o negare l’aspettativa e considerate le ragioni aziendali circa la carenza di dotazione organica.
Il Dirigente Medico ha allora proposto un ricorso davanti al Giudice del Lavoro, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Monica Di Giorgio, lamentando la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per l’area della dirigenza medico veterinaria, secondo cui l’aspettativa senza retribuzione è concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso altra azienda del comparto, e citando un parere dell’Aran secondo cui l’aspettativa in questione non è discrezionale e deve essere concessa. Gli avvocati Rubino e Di Giorgio hanno richiesto al Giudice del Lavoro l’emanazione di un decreto inaudita altera parte, in via cautelare e d’urgenza, anche alla luce del danno professionale incombente sulla ricorrente, la quale presso l’Asp di appartenenza svolge un ruolo solamente clinico, mentre presso l’Asp di destinazione rivestirebbe un ruolo di cardiologo interventista, quale primo operatore nelle procedure elettive ed urgenti nell’ambito dell’emergenza cardiologica.
Il Giudice del Lavoro adito, condividendo integralmente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Di Giorgio, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’emissione di un decreto inaudita altera parte, ed ha ordinato all’ASP di appartenenza del dirigente medico di concedere alla ricorrente l’aspettativa richiesta. Pertanto il dirigente medico potrà prestare servizio quale cardiologo interventista per l’espletamento di un incarico a tempo determinato presso altra azienda sanitaria provinciale.