La maternità va tutelata: lo stato di gravidanza non può essere stato di discriminazione per sostenere l’esame di avvocato
Una giovane donna di 39 anni, G.V., praticante avvocato di Agrigento, dopo aver superato la prima prova per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, presso la Corte di Appello di Bologna, veniva ammessa alla seconda prova orale da sostenere il 6 dicembre 2021.
Tuttavia, sopravvenendo in capo alla candidata uno stato di gravidanza a rischio, veniva inoltrata dalla stessa, presso l’ufficio di pertinenza, apposita istanza affinché l’esame venisse differito in una data compatibile con il suo stato di salute.
Ciononostante, la Commissione Esami Avvocato, pur riconoscendo la fondatezza della richiesta, si limitava a disporre il differimento entro e non oltre il 15 dicembre 2021.
Ritenendo illegittima la decisione espressa nei propri riguardi, la dott.ssa G.V. decideva, pertanto, di impugnare – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – il provvedimento (e la relativa comunicazione) della X Sotto-Commissione d’esame presso la Corte d’Appello di Bologna, che a “spregio” della tutela alla maternità, realizzava una vera e propria discriminazione di genere a danno di una gestante.
In particolare, veniva contestato come l’atto impugnato, non mettendo la candidata nelle condizioni di sostenere in concreto la seconda prova orale al pari degli altri aspiranti, violasse il principio di uguaglianza, nonché le disposizioni poste proprio a tutela della gravidanza, della maternità e della salute della madre e del nascituro.
A tale riguardo, gli avv.ti G. Rubino e G. Impiduglia, richiamando recentissima giurisprudenza, evidenziavano come alla donna non possano derivare conseguenze sfavorevoli per il fatto di trovarsi in stato interessante durante lo svolgimento di una prova concorsuale; sottolineando, altresì, come il provvedimento fosse illegittimo proprio nella parte in cui non palesava in alcun modo l’intenzione della Commissione di attivare una sessione suppletiva che tenesse conto del parto quale oggettivo e giustificato impedimento.
Ne veniva, quindi, chiesto il relativo annullamento, e nelle more, la sospensione in via cautelare.
Il Presidente del T.A.R. Bologna – dott. Andrea Migliozzi -, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, riconosceva l’“assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro” ordinando, per tale ragione, all’Amministrazione di disporre una seduta di esami suppletiva “in una data compatibile con lo stato di salute della ricorrente”.