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Rubrica legis non est lex

Ingiunzione di pagamento della Regione a professore agrigentino: il Tribunale di Palermo sospende gli effetti del provvedimento

L’Arch. G.P, già docente ordinario in “Architettura Tecnica” e “Composizione Architettonica Urbana” presso le facoltà di Ingegneria e di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, ha partecipato quale libero professionista ad una procedura selettiva indetta dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica e finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione professionale “…per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…”.
Superate le varie prove della procedura selettiva, il Prof. P. ha stipulato con la Regione Sicilia un contratto di lavoro autonomo svolgendo, nella qualità di esperto, attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione dei procedimenti nell’ambito degli appalti per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.
Completate le attività progettuali e raggiunti gli obiettivi prefissati, la Regione Sicilia ha disposto – con provvedimento recante data 2.08.2023 – la risoluzione del contratto di lavoro del Prof. Arc. P. asserendo la carenza, in capo al medesimo, di un requisito indefettibile ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in precedenza promossa, costituito dal “non essere in quiescenza”.
Per l’effetto, l’Amministrazione regionale ha chiesto al Prof. P. la restituzione degli onorari già liquidati in favore del medesimo, pari a circa 29.000,00, (oltre interessi).
Il Prof. Arch. P. ha dunque conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi che hanno contestato, innanzi al Tribunale di Palermo – sez. Lavoro, l’illegittimità della risoluzione contrattuale e della conseguente richiesta di restituzione degli onorari.
L’Amministrazione Regionale, poi, con ingiunzione di pagamento prot. n°31676 del 15 aprile 2024, ha ingiunto al Prof. Arch. P. il pagamento dell’importo di euro 29.435, 00 (oltre interessi per euro 1.742,00) asserendo la titolarità di un credito certo, liquido ed esigibile.
Il Prof. Arch. P., dunque, ha conferito un nuovo mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi, e Daniele Piazza, che hanno proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della Regione Sicilia, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti.
In particolar modo, i predetti difensori hanno evidenziato come il presunto credito vantato dalla Regione Sicilia fosse del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, che legittimano il ricorso all’ingiunzione di pagamento.
Ed infatti, in data antecedente alla adozione dell’ingiunzione di pagamento, il Prof. Arch. P. ha promosso innanzi al Tribunale di Palermo un giudizio, nel quale, è stata contestata la fondatezza della pretesa creditoria della Regione.
Pertanto, i legali del Prof. Arch. P. hanno evidenziato come la pendenza di un contenzioso tra le parti, avente ad oggetto tale presunto credito, non consentisse alla Regione di avviare procedure di tipo esecutivo.
In totale adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino, Daniele Piazza e Rosario De Marco Capizzi il Tribunale di Palermo – con ordinanza – ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento in ragione, appunto, “dell’attuale pendenza del processo instaurato innanzi al Giudice del lavoro”.
Pertanto, per effetto del pronunciamento cautelare del Tribunale di Palermo, il Prof. Arch. non dovrà pagare un importo superiore a 30.000,000 euro a titolo di restituzione onorari e di interessi maturati.