Incostituzionale la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici? Il Consiglio di Stato solleva la questione su ricorso di docenti siciliani
Un folto gruppo di docenti siciliani,avendo partecipato al concorso, bandito nel 2011, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, avevano proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino (in foto), avverso la graduatoria generale di merito del concorso lamentando svariate illegittimità ed il relativo giudizio è tuttora pendente.
Nelle more del giudizio il legislatore ha emanato la legge n. 107/2015, contenente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.L’articolo 1 comma 87 di tale legge, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, ha previsto un corso intensivo di formazione volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Il comma 88 citato ha individuato i docenti da ammettere al corso intensivo di formazione , individuando in particolare i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico banditi nel 2004 e nel 2006; la predetta norma ha, quindi, arbitrariamente escluso tutti quei soggetti che avevano anch’essi un contenzioso pendente davanti al TAR ma relativo all’ultimo concorso bandito nel 2011. Pertanto con un nuovo ricorso giurisdizionale i predetti docenti siciliani, sempre assistiti dall’Avvocato Girolamo Rubino, hanno impugnato il DM 499/15, applicativo dell’articolo 1 della legge n. 107/15, nella parte in cui gli stessi non venivano ammessi al corso di formazione finalizzato all’immissione in ruolo; i ricorrenti richiedevano al giudice amministrativo di ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 107/2015, per violazione del principio di uguaglianza, giacchè tale norma realizza un’evidente disparità di trattamento tra i concorrenti che hanno un contenzioso aperto relativo ai concorsi banditi nel 2004 e nel 2006, e coloro i quali hanno un contenzioso pendente riferito all’ultimo concorso bandito nel 2011.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, condividendo le tesi dell’Avvocato Girolamo Rubino, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal legale, reputendo non conforme a ragionevolezza la disparità di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 e i soggetti che hanno partecipato al concorso nel 2011; pertanto ha sospeso il giudizio fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità. Pertanto sarà la Corte Costituzionale a decidere nei prossimi mesi se sia fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici.