Immobili abusivi, bocciato regolamento a Bagheria. “A Testa Alta”: “caso simile a Licata”
L’associazione “A testa alta” apprende con soddisfazione la decisione del Dipartimento Urbanistica della Regione Sicilia di diffidare il Comune di Bagheria ad annullare gli atti relativi al “Regolamento sugli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale ai sensi dell’art 31 del D.P.R. 380/01”.
La diffida era stata sollecitata da “A testa alta” con una nota del 26 agosto diretta al Servizio 5 Vigilanza Urbanistica, nella quale l’associazione aveva mosso specifiche critiche al provvedimento adottato dal Comune di Bagheria, fondato, secondo quanto sostenuto dall’associazione, «su una forzata lettura della Legge Reg. Sic. 31-05-1994, n. 17» che prevedeva la possibilità di adottare i regolamenti ivi indicati «entro centodieci giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e solo con riferimento alle opere abusive ultimate entro il 23-03-1992 (v. Corte Cost. 27-04-1994, n. 169)».
Questo termine, secondo l’associazione, deve ritenersi “perentorio”, non essendo ammissibile che l’esercizio della potestà regolamentare dell’ente locale in ordine alla materia di che trattasi – con l’eccezionale previsione della facoltà di concedere il diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive ormai acquisite al patrimonio comunale – sia prolungabile ad arbitrio dell’organo cui è affidato l’esercizio stesso.
Inoltre, per l’associazione, nel Regolamento veniva prevista la «dismissione e/o il trasferimento a terzi, tramite asta pubblica di vendita, di aree residuate dalle demolizioni di opere abusive» e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dell’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione a demolire; e ciò, con diritto di prelazione, a «parità di prezzo offerto», in favore di «chi ne aveva prima la proprietà». Lo stesso Regolamento prevedeva anche che, nell’ipotesi in cui la «maggiore offerta di acquisto sia formulata da un soggetto diverso da chi ne aveva la proprietà, quest’ultimo ha facoltà di pareggiare l’offerta».
A parere dell’associazione “A testa alta”, anche tali previsioni non trovano alcun supporto nella vigente legislazione, e tantomeno nella Circolare n. 3/2011 del 10-05-2011, più volte richiamata nelle premesse del Regolamento approvato dal Comune di Bagheria, nonostante la stessa risulti integralmente sostituita dalla Circolare prot. n. 14055 del 03-07-2014, nella quale viene correttamente osservato che «nei casi in cui le opere abusive siano oggetto di provvedimenti di demolizione, è sempre compito e responsabilità esclusiva del Responsabile dell’U.T.C. concludere il procedimento incardinato» e che «eventuali casi di inerzia o di elusione o di inottemperanza agli adempimenti previsti dalla Legge commessi dal Responsabile dell’U.T.C. ed in particolare per quanto riguarda l’emissione degli atti relativi alle procedure di demolizione, saranno oggetto di apposita comunicazione alle Autorità amministrative e giurisdizionali competenti».
A supporto della richiesta di annullamento, l’associazione “A testa alta” aveva anche richiamato una propria nota che, nel novembre del 2013, aveva inoltrato al Dipartimento regionale con riferimento alla proposta dell’Amministrazione comunale di Licata di porre in vendita gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale riconoscendo un diritto di prelazione in favore dei precedenti proprietari.
Il caso di Licata, ritenuto dall’associazione pressoché simile a quello di Bagheria, era stato risolto dal Dipartimento con una diffida del 25 luglio 2014 al Comune di Licata a revocare le procedure avviate; e ciò, dopo che, con una nota del 13 maggio 2014, a firma dell’allora vice-Sindaco, facente funzioni di Sindaco, Angelo Cambiano, il Comune aveva confermato l’intenzione di porre in vendita gli immobili abusivi con diritto di preferenza in favore degli ex proprietari, responsabili degli abusi.