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Rubrica legis non est lex

Il TAR Palermo sospende procedura concorsuale indetta dall’Asp di Agrigento per incompatibilità di alcuni Commissari esaminatori

Nel 2022 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha bandito un concorso pubblico volto alla copertura – a tempo indeterminato – di diversi posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.
All’esito della prima prova scritta l’ASP di Agrigento rendeva pubblico l’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica.
A fronte di ciò, alcuni dei candidati risultati non idonei alla prova scritta, lamentando la sussistenza di alcuni vizi afferenti la regolare composizione della Commissione esaminatrice e comportanti la possibile caducazione dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione d’esame.
Con Decreto del Presidente della Regione, in conformità al parere vincolante del 20.05.2023 reso dal CGARS, veniva accolta la misura cautelare richiesta dai ricorrenti, disponendo la sospensione di tutti atti impugnati.
Nondimeno, l’ASP di Agrigento, con successiva delibera, ha proceduto anche all’approvazione della graduatoria finale del concorso e, pertanto, avverso tale provvedimento i ricorrenti, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno proposto motivi aggiunti al ricorso straordinario.
A questo punto, l’ASP di Agrigento ed alcuni controinteressati (candidati vincitori) hanno chiesto la trasposizione del predetto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il giudizio veniva incardinato innanzi al TAR-Palermo.
Nell’ambito di tale giudizio gli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto hanno censurato l’illegittimità degli atti adottati dalla Commissione d’esame in ragione di alcuni elementi incidenti proprio sull’imparzialità della detta Commissione d’esame.
Segnatamente, veniva rappresentato in giudizio che un Commissario, prima di essere nominato quale componente della Commissione esaminatrice, aveva preso parte alle consultazioni celebratesi per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Ravanusa, risultando altresì eletto quale Consigliere Comunale; ed ancora, che il Presidente della Commissione successivamente a tale nomina, era stato nominato Assessore nel Comune di Licata.
In ragione di quanto sopra, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto hanno dunque rilevato che i suddetti componenti della commissione esaminatrice non avrebbero potuto svolgere, contemporaneamente entrambe le predette funzioni, ovvero quella di commissari d’esame e di politici, con conseguente illegittimità sia della composizione della Commissione esaminatrice che degli atti da quest’ultima adottati.
Con ordinanza del 6 settembre 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e Gatto, il TAR ha osservato che in ragione degli incarichi politici ricoperti in due comuni dell’Agrigentino dai due componenti della Commissione giudicatrice debba considerarsi sussistente una stretta connessione territoriale tra l’area di attività dell’Ente che ha indetto il concorso (ASP di Agrigento) e l’ambito in cui i suddetti Commissari esercitano l’attività politica, pregiudicando le garanzie di imparzialità necessarie a garantire il rispetto della par condicio tra i partecipanti.
Pertanto, il TAR – Palermo, con la predetta ordinanza ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati afferenti il concorso, fissando l’udienza di trattazione del merito del ricorso all’udienza del 5 dicembre 2024.