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Rubrica legis non est lex Spalla

Il TAR-Palermo sospende la nota dell’ Assessorato della salute che aveva consentito alle farmacie di erogare prestazioni sanitari a carico del servizio sanitario nazionale in locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia

La Regione Siciliana- Assessorato della Salute al fine di adeguarsi al “DDL semplificazioni 2024”, con la nota prot. n. 2299/24 ha dettato le linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità”, ed al contempo, ha provveduto a procedimentalizzare l’iter per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria prodromica all’esercizio dell’attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi.
Con la predetta nota l’Assessorato regionale ha quindi consentito alle farmacie di poter erogare prestazioni che sino ad oggi venivano riservate al personale specialistico ed eseguite in ambienti soggetti al rispetto di specifici e tassativi standard di igiene e sicurezza, ovvero negli ambulatori e poliambulatori privati accreditati.
Pertanto, la Federbiologi – Sindacato Nazionale dei Biologi – nonché numerose strutture di laboratorio già accreditate presso il S.S.R, il Cimest- nonché le strutture accreditate e convenzionate appartenenti all’ambito delle c.d. Branche a Vista, settore della Cardiologia, l’A.N.M.E.d. Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica Salute e Benessere- nonché numerose strutture accreditate presso il S.S.R., con diversi ricorsi giurisdizionali hanno impugnato la predetta nota dell’Assessorato della salute avanti al TAR-Palermo chiedendone, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento.
Nell’ambito di tali giudizi, con atto di intervento ad adiuvandum si è costituito l’Ordine dei Biologi della Sicilia, con il patrocinio dell’ Avv. Girolamo Rubino, collaborato dagli Avv.ti Giuseppe Impiduglie e Vincenzo Airò.
Inoltre, in qualità di controinteressati si sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Farmacisti di vari capoluoghi siciliani, difesi dagli Avv.ti Immordino Giovanni e Immordino Giuseppe, che hanno eccepito l’infondatezza dei ricorsi
In Particolare, con l’atto di intervento l’Avv. Rubino ha rilevato come l’Ordine dei Biologi della Sicilia doveva considerarsi legittimato ad agire in giudizio, poiché l’illegittima nota impugnata, oltre ad incidere direttamente sulla posizione dei laboratori accreditati e contrattualizzati con il SSR, incide – in via connessa, derivata, accessoria e riflessa, sulla posizione e sulle prerogative della categoria dei biologi, nella parte in cui consente alla farmacie di espletare attività diagnostica o prelievi venosi riservata per legge ai biologi, in assenza dei rispetto di requisiti strutturali e professionali e di un direttore sanitario biologo.
Ebbene, con tre analoghe ordinanze del 11.09.2024, condividendo le tesi difensive sollevate dall’Avv. Rubino e dai difensori dei ricorrenti, il TAR-Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente ai ricorsi e, per l’effetto, ha sospeso l’impugnata nota nella parte in cui permetteva alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nell’ambito di locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia.
Inoltre, sempre il TAR-Palermo con tali ordinanze ha fissato la trattazione delle cause nel merito per l’udienza pubblica fissata per la data del 14 ottobre 2024.