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Rubrica legis non est lex

Il TAR Palermo salva stabilimento balneare di Porto Empedocle dalla demolizione

La sig.ra C. A. da diversi anni è titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare sito nel Lungomare Nettuno del Comune di Porto Empedocle.
Nel dicembre 2011, in vista della scadenza della propria concessione demaniale marittima la titolare ha presentato istanza per il rinnovo.
Il procedimento di rinnovo in questione, dopo un articolato e complesso iter amministrativo è rimasto pendente per diversi anni.
Frattanto, durante tutto il complesso iter amministrativo per il rinnovo della predetta cdm, la concessione demaniale si è prorogata d’ufficio fino al 31.12.2020 mediante i provvedimenti del Legislatore in sede di conversione in legge del D.L. 113/2016.
Inoltre, la titolare dello stabilimento in questione nel mese di agosto 2020, ha presentato ulteriore richiesta per l’estensione della validità della concessione demaniale marittima fino al 31.12.2033 ai sensi della L.R. n. 24/2019.
Tuttavia, l’Amministrazione demaniale, nel settembre 2020 ha comunicato il rigetto della domanda di rinnovo della concessione demaniale richiesto nel lontano 2011, asserendo talune difformità rispetto al progetto approvato.
A questo punto la Ditta ha presentato ricorso gerarchico contestando le ragioni del diniego.
Successivamente, la stessa Amministrazione demaniale, senza nemmeno attendere la definizione del ricorso gerarchico, ha intimato la chiusura dello stabilimento balneare in questione e la riduzione in pristino dei luoghi.
Avverso l’ordine di sgombero ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, la titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’, Lorena Tacci, ha promosso impugnativa innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensiva.
In particolare gli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, hanno dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione demaniale per non aver tenuto conto della formazione della proroga d’ufficio della concessione demaniale e della violazione del principio di proporzionalità.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino, Airo’ e Tacci, ha accolto la domanda cautelare ritenendo che: “a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in relazione sia all’avvenuta proroga ex lege della concessione demaniale in capo alla ricorrente sia alla probabile violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità nell’applicazione del provvedimento sanzionatorio tenuto conto anche del fatto che il provvedimento gravato è stato emesso senza un previo aggiornato sopralluogo in sito”.
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig. C.A. potrà continuare a mantenere il proprio stabilimento balneare e non dovrà demolirlo.