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Il TAR Palermo salva la stagione estiva di uno stabilimento balneare di Palma di Montechiaro

Tar Sicilia

Il sig. A.G., nel 2017, ha acquistato il ramo d’azienda concernente la gestione di uno stabilimento balneare sito a Palma di Montechiaro, realizzato su area demaniale marittima con regolare concessione.
Successivamente all’acquisto del complesso aziendale relativo allo stabilimento balneare, il sig. A.G. ha presentato istanza di subingresso nella titolarità della concessione demaniale marittima al competente U.T.A. oggi S.T.A. di Agrigento e Caltanissetta.
Dalla presentazione dell’istanza di sub-ingresso, il sig. A.G. ha avviato regolarmente la gestione del proprio stabilimento balneare senza alcuna obiezione da parte del Demanio Marittimo, provvedendo al regolare pagamento dei canoni concessori.
Nel 2019, peraltro, l’Amministrazione demaniale aveva rilasciato in favore del sig. A.G. anche l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di una porzione di arenile antistante lo stabilimento balneare in questione.
Malgrado ciò, a distanza di diversi anni, l’Amministrazione demaniale, all’insaputa del sig. A.G. ha avviato un procedimento di decadenza della concessione marittima nei confronti del precedente titolare dello stabilimento balneare, contestando la presunta abusiva sostituzione dell’originario titolare della concessione demaniale.
Sempre all’insaputa del sig. A.G., l’Amministrazione demaniale, ha altresì disposto l’ordine di rimessa in pristino dei luoghi e sgombero dell’area demaniale occupato dallo stabilimento balneare in questione.
Solo dopo aver avuto conoscenza dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione demaniale, il sig. A.G. con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso al TAR Palermo chiedendo l’annullamento previa la sospensione.
In particolare, gli avvocati Rubino e Airo’ hanno dedotto l’illegittimità del provvedimenti dell’Amministrazione demaniale per essere stati adottati senza il preventivo coinvolgimento del sig. A.G., effettivo gestore dell’attività, e per l’assenza di qualsivoglia ipotesi di condotta abusiva a fronte della presentazione di un regolare istanza di sub-ingresso, non esitata solo per fatto imputabile alla PA, e della notorietà della posizione del ricorrente che da anni pagava regolarmente il canone ed aveva ottenuto dalla stessa Amministrazione provvedimenti concessori funzionali all’attività del proprio stabilimento.
Inoltre, i difensori del sig. A.G., tenendo conto della stagione estiva già avviata, del personale già assunto e degli impegni con fornitori ed utenti, hanno dedotto la sussistenza di ragioni di estrema urgenza, tali da richiedere un pronunciamento monocratico cautelare prima della fissazione della prima udienza utile per la trattazione della domanda cautelare.
Il Presidente del TAR Palermo, Salvatore Veneziano, in accoglimento delle difese degli Avv.ti Rubino e Airo’, con decreto cautelare monocratico, ha ritenuto sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la sospensione dei provvedimenti impugnati in vista della prima camera di consiglio utile prevista per il mese di settembre.
Per effetto del decreto reso dal Presidente del TAR Palermo, il sig. A.G. potrà mantenere la gestione dello stabilimento balneare fino alla decisione sulla domanda cautelare in sede collegiale, prevista per il mese di settembre.

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