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Rubrica legis non est lex

Il TAR dá torto al Ministero dell’Interno: le informative antimafia non possono fondarsi su indizi vaghi e non attuali

Il Sig. P.G, titolare di attività agricola non organizzata in forma di impresa, nell’anno 2012 richiedeva ed otteneva un contributo pari ad € 40.000,00, quale premio di primo insediamento a valere sulle misure del PSR Sicilia 2007/2013.

Senonchè, in relazione alla predetta concessione di contributo, su istanza formulata dall’Ispettorato Provinciale Agricoltura, veniva resa nei confronti del predetto sig. P.G una informativa interdittiva antimafia, per asserita permeabilità mafiosa dell’attività agrivola condotta dal predetto soggetto
In forza delle risultanze del ridetto provvedimento interdittivo veniva disposta l’immediata revoca del provvedimento di concessione del premio di primo insediamento già concesso.
Avverso il predetto provvedimento interdittivo il Sig. P.G proponeva un primo ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Sicilia Palermo ad oggi pendente nel merito.
Cionondimeno, nelle more dell’incoato giudizio, e a ben 6 anni di distanza dall’adozione del primo provvedimento interdittivo, il Sig. P.G, anche in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dall’adozione della predetta informativa interdittiva, e mosso evidentemente dall’intento di affrancarsi dal pesante “marchio” di contiguità mafiosa inopinatamente impressogli, inoltrava, ai sensi e per gli effetti dell’art.95 comma 5 del d.lvo 150/2011, un’istanza di aggiornamento dell’ informativa.

E tuttavia, in riscontro alla predetta richiesta di aggiornamento, veniva nuovamente confermato il giudizio di contiguità mafiosa già reso nei confronti del P.G nell’anno 2013, con le stesse argomentazioni che al tempo avevano fondato il precedente provvedimento interdittivo; ciò senza accertare se, in effetti le circostanze fattuali allora accertate, fossero ancora attuali ed esistenti, ed ignorando altresì la natura giuridica della ditta individuale richiedente l’aggiornamento, oltre che l’attività dalla stessa svolta e soprattutto l’ammontare del contributo richiesto.
Avverso tale provvedimento interdittivo il sig. P.G ha proposto un nuovo ricorso innanzi al Tar Sicilia Palermo sez.I con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione.
La difesa spiegata dai predetti avv.ti Rubino e Alfieri ha in via preliminare evidenziato il manifesto difetto di istruttoria inficiante il provvedimento interdittivo, stante l’insussistenza dei presupposti di legge per l’avvio di una verifica antimafia, trattandosi di un’attività agricola non organizzata in forma di impresa ed altresì di richiesta di un contributo il cui ammontare era di gran lunga inferiore rispetto alla soglia pari ad euro 150.000 cui la normativa riconduce l’obbligo di chiedere la documentazione antimafia.
Secondo quanto riportato nel ricorso, sarebbe stato acriticamente confermato il giudizio di contiguità mafiosa già reso nei confronti del P.G nell’anno 2013 con le stesse argomentazioni che al tempo avevano fondato il precedente provvedimento interdittivo, senza verificare se, in effetti le circostanze fattuali al tempo accertate, fossero ancora attuali ed esistenti, e soprattutto, cosa ancor più grave, continuando, ad ignorare la natura giuridica della ditta richiedente l’aggiornamento, e l’attività dalla stessa svolta.
Ciò con gravissimo ed irreparabile pregiudizio per la vita sociale ed economica di una ditta individuale, peraltro impegnata in un settore del tutto avulso ed estraneo agli interessi della criminalità organizzata.
Gli avv.ti Rubino e Alfieri hanno documentato e dimostrato, nel ricorso proposto, la manifesta infondatezza di tutte le presunte cointeressenze e/o compartecipazioni attribuite al P.G in società asseritamente attinte da informative interdittive, evidenziando, mediante apposita documentazione, l’inesistenza e l’inattività di molte realtà societarie richiamate nel provvedimento interdittivo, in tal modo di fatto comprovando la superficialità e l’inadeguatezza di un’istruttoria che, proprio in quanto volta a decidere della stessa esistenza in vita di un’attività economica, e proprio in quanto condotta con l’ausilio di gruppi ispettivi specializzati, avrebbe dovuto essere quanto più accurata possibile e dunque in possesso di tutti gli elementi idonei a sgravare la posizione del P.G.
La prima sezione del Tar Sicilia Palermo con ordinanza n 1328/2019 resa in data 5.12.2019, mostrando di condividere, ad un primo esame, le censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Alfieri ha preliminarmente ritenuto l’informativa interdittiva verosimilmente adottata su un erroneo presupposto normativo oltre che fondata su elementi “inidonei da soli ad assurgere ad indizi della condizionabilità dell’impresa individuale “; il giudice amministrativo ha in altri termini ribadito e sancito il principio secondo cui le informative interdittive, proprio per le gravi conseguenze ed il disvalore sociale che determinano non possono fondarsi su elementi indiziari vaghi generici e peraltro non connotati dal requisito dell’attualità, ma devono, al contrario, scaturire da un’attenta ed accurata istruttoria volta a costruire un quadro indiziario connotato dal carattere della concretezza e dell’attualità; ciò a meno di non voler pregiudicare irrimediabilmente la libera iniziativa economica e la stessa vita sociale dei soggetti incisi dal provvedimento interdittivo
Per effetto del provvedimento cautelare reso dal Tar il Sig. P.G potrà pertanto richiedere la restituzione del contributo inopinatamente revocato dall’Assessorato regionale agricoltura.