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Il Tar condanna l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su ricorso di una società agrigentina

La società C.S.con sede in Agrigento svolge attività d’impresa su tutto il territorio nazionale operando nel campo delle forniture di servizi pubblici; la detta società risulta essere uno degli operatori economici qualificati iscritti nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Anni addietro venivano iscritte nel casellario informatico dell’ANAC alcune annotazioni di carattere pregiudizievole per la società agrigentina; le dette annotazioni facevano seguito ad un’informativa interdittiva resa dalla prefettura di Agrigento. Pertanto la società agrigentina estrometteva il soggetto ritenuto a rischio di contiguità mafiosa e richiedeva alla prefettura di Agrigento l’aggiornamento dell’informativa antimafia ai sensi del nuovo codice antimafia; ottenuto un provvedimento liberatorio da parte della Prefettura la società agrigentina richiedeva all’ANAC la cancellazione della annotazioni pregiudizievoli dal casellario informatico.

Non essendo pervenuto alcun riscontro da parte dell’ANAC la società agrigentina proponeva un ricorso davanti al TAR del Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Lucia Alfieri, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli, nonchè per l’accertamento dell’obbligo di provvedere incombente sull’ANAC.

In particolare gli avvocati Rubino e Alfieri hanno sottolineato la fondatezza della pretesa della società ricorrente, ai sensi del nuovo codice della giustizia amministrativa, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice amministrativo. Si costituiva in giudizio l’ANAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato. Nella more del giudizio l’ANAC, vista la certificazione antimafia liberatoria prodotta dalla società agrigentina, disponeva la cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli.

Il Tar del Lazio, Sezione Prima, vista la comunicazione della cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli prodotta in giudizio dagli avvocati Rubino e Alfieri, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’ANAC al pagamento delle spese giudiziali.

Pertanto la società agrigentina per effetto della cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli potrà partecipare alle gare d’appalto mentre l’ANAC, in persona del suo Presidente Dr. Raffaele Cantone, pagherà le spese giudiziali.

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