Il Sig. A.A. di 65 anni di Agrigento aveva presentato una domanda di aiuto per la realizzazione di un impianto boschivo in località “Agrabona” del Comune di Licata ma la domanda veniva esclusa per mancanza della “valutazione di incidenza ambientale” (cd. VINCA).
La ditta interessata proponeva un articolato ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, lamentando una pluralità di vizi inficianti la validità del provvedimento di esclusione; in particolare gli avvocati Rubino e Marino hanno tra l’altro censurato il provvedimento impugnato sia sotto il profilo dell’incompetenza, giacchè il provvedimento impugnato era stato sottoscritto dal Dirigente del servizio competente e non già dal Dirigente generale che aveva approvato la graduatoria provvisoria, sia sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, giacchè il progetto della ricorrente era stato corredato del parere di conformità al Piano Forestale regionale, ed il Piano forestale, a sua volta, aveva ottenuto il parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Ambientale, e quindi non occorreva una nuova valutazione ambientale relativa ai progetti presentati. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Marino ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e condannando l’Assessorato resistente al pagamento delle spese giudiziali.
Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR la ditta agrigentina verrà riammessa in graduatoria mentre l’Assessorato resistente dovrà pagare le spese giudiziali.