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Il TAR annulla il giudizio negativo a aspirante avvocato: esame orale da rifare

Un giovane praticante trentunenne di Palermo, B. D. M., ha partecipato, presso la Corte di Appello di Palermo, all’Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

La Commissione esaminatrice ha, tuttavia, espresso nei confronti del giovane un giudizio negativo, attribuendogli un punteggio insufficiente nelle materie oggetto di esame.

Lo stesso, pertanto – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha impugnato con ricorso straordinario, poi trasposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, gli atti della Commissione di Esame.

In particolare, a mezzo del ricorso, è stato sostenuto come, nella riunione tenutasi per la determinazione dei criteri di valutazione e di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, non fossero presenti i commissari appartenenti a tutte le categorie professionali indicate dall’art. 47 della legge n. 247/2012 (ossia avvocati, magistrati e professori universitari), non figurando, nello specifico, nessun componente di provenienza dal mondo accademico.

La presenza completa dei commissari appartenenti a tutte le suddette categorie professionali, invero – come sostenuto in giudizio dai legali Rubino ed Impiduglia – risulta necessaria non solo in sede di correzione degli elaborati, ma anche in sede di individuazione e specificazione dei criteri di valutazione della prova orale.

Il TAR Sicilia Palermo, Sez. III – Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, Relatore dott. Maria Cappellano – condividendo le censure degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso del giovane praticante, rilevando che “in sede di riunione plenaria, tra i componenti presenti della I sottocommissione figuravano solo avvocati ed un magistrato, con conseguente mancanza di una delle tre categorie previste dalla norma ai fini della stessa composizione: segnatamente, tra i presenti non figurava alcuno dei componenti (nominati) di provenienza dal mondo accademico (Professore universitario o Ricercatore)”.

Per effetto della suddetta pronuncia del TAR Palermo, il giovane praticante sarà sottoposto a “un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”.

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