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Rubrica legis non est lex

Il dipendente pubblico ha diritto a non restituire le somme in precedenza erogategli e percepite in buona fede: accolto ricorso di agenti della Polizia Penitenziaria

Nel 2022, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Direzione della Casa Circondariale di Agrigento emanava un Ordine di Servizio nei confronti di alcuni agenti della Polizia Penitenziaria, appartenenti al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale di Agrigento, con cui disponeva la revoca di un precedente Ordine di Servizio e il recupero delle somme erogate, negli anni dal 2016 al 2020, a titolo di indennità per servizi esterni ex art. 9. D.P.R. n. 395/90.
Avverso tale provvedimento, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, gli agenti della Polizia Penitenziaria proponevano ricorso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento del nuovo Ordine di Servizio e del provvedimento di revoca delle somme in precedenza erogate a titolo di indennità per servizi esterni.
Al fine di resistere alla suddetta azione, si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il quale asseriva la legittimità del provvedimento recuperatorio dell’indennità in questione.
Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia, rilevavano in giudizio l’infondatezza delle tesi avversarie, ed in particolare, deducevano l’illegittimità del provvedimento revocatorio, in ragione del fatto che il principio della doverosità del recupero delle prestazioni retributive indebite incontra comunque un limite nel legittimo affidamento del percettore, in conformità con i principi affermati dalla Corte Europea e dalla Corte di Cassazione in materia di legittimo affidamento.
Nel caso di specie, infatti, l’indennità per servizi esterni era stata erogata spontaneamente dall’Amministrazione penitenziaria ai ricorrenti, in via continuativa per quasi 5 anni e sulla base di un Ordine di Servizio revocato successivamente e a distanza di anni dall’attribuzione patrimoniale risultata indebita. Pertanto, il riconoscimento dell’indennità in questione non è dipeso da un errore materiale o di calcolo di cui il dipendente avrebbe potuto ragionevolmente accorgersi né l’attribuzione è avvenuta in via provvisoria con riserva di ripetizione. Dette circostanze, dunque, avevano indubbiamente ingenerato una legittima aspettativa alla definitività dell’attribuzione patrimoniale in favore degli agenti penitenziari.
Ebbene, con sentenza dell’1.08.2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive degli Avv.ti Rubino, Impiduglia e La Loggia, ha accolto il ricorso proposto dagli agenti della Polizia Penitenziaria ed ha annullato il provvedimento dall’Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di Agrigento, con il quale era stato disposto l’illegittimo recupero delle somme a titolo di indennità per servizi esterni.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia del TAR-Palermo, gli agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Agrigento, non dovranno procedere alla restituzione delle somme a titolo di indennità per servizi esterni, già erogate, negli anni dal 2016 al 2020.