fbpx
Rubrica legis non est lex

Il Comune di Licata dispone la chiusura di un passo carrabile: il T.A.R. accoglie ricorso del Condominio

Un condominio sito in Licata nella via Giarretta, al fine di porre rimedio ad una situazione di pericolo per la circolazione stradale, otteneva dal Comune di Licata la concessione di un nuovo accesso carrabile per i condomini.
Nondimeno, a distanza di oltre un ventennio dalla realizzazione dell’accesso carrabile, il Comune di Licata, nell’ottobre del 2024, comunicava l’avvio di un procedimento amministrativo volto alla revoca in autotutela del detto accesso carrabile, con conseguente ripristino della recinzione a cura e a spese del predetto condominio ed il giorno successivo ne disponeva la chiusura, assegnando un termine di 15 giorni per il ripristino dello stato dei luoghi.

Ritendo illegittimi gli atti adottati dal Comune di Licata, il Condominio, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, proponeva ricorso innanzi al TAR-Palermo.

Detti legali rilevavano l’illegittimità del provvedimento che, di fatto, precludeva ai condomini di accedere ed uscire in sicurezza dall’area condominiale, lamentandone per altro la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Tesè deducevano in giudizio che l’accesso carrabile in questione era stato autorizzato nel lontano 1999, per cui le recenti esigenze pubbliche prospettate dall’amministrazione comunale e dirette alla realizzazione di un parcheggio per gli automezzi comunali, non avrebbero potuto giustificare l’elisione delle garanzie di partecipazione al procedimento del condominio ricorrente.

Tali difensori evidenziavano in giudizio che le norme sulla trasparenza consentono alla parte interessata di partecipare al procedimento amministrativo fin dal momento del suo concreto avvio o quanto meno di inserirsi in una fase che non sia conclusiva; diversamente, verrebbero eluse le finalità partecipative e di trasparenza dell’azione amministrativa e, conseguentemente, i provvedimenti impugnati avrebbero dovuto considerarsi illegittimi, stante la violazione dei suddetti principi da parte del Comune di Licata.

Ebbene, con sentenza del 16.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Tesé, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso proposto dal Condominio ed ha annullato i provvedimenti con cui era stata disposta la chiusura del passo carrabile.

Inoltre, con la predetta pronuncia il TAR- Palermo ha precisato che le eventuali e successive determinazioni che vorrà adottare il Comune di Licata dovranno essere assunte nel rispetto del contraddittorio tra le parti, ed al contempo ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio ricorrente.