Il CGA smentisce il Comune di Comitini: illegittima la demolizione di un fabbricato
Il Comune di Comitini, nel 2017, ha rilasciato in favore della sig.ra G.A. permesso di costruire per il progetto di ristrutturazione totale di un immobile sito in Comitini.
A distanza di un anno dall’avvio dei lavori, il Comune di Comitini ritenendo la presenza di difformità dei lavori e la violazione di un presunto vincolo di arretramento da un pozzo previsto nel PRG vigente, ha disposto l’annullamento del titolo edilizio rilasciato in precedenza ed ha intimato la demolizione del fabbricato.
Avverso le determinazioni del Comune di Comitini, la sig.ra G.A., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Pasquale Tarallo e Vincenzo Airo’, ha proposto impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo.
In particolare, gli avvocati Rubino, Tarallo e Airo’, hanno censurato come il provvedimento di annullamento del titolo edilizio risultasse illegittimo, perché privo di una valida motivazione atta a giustificare la sussistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, anche in ragione del fatto che in base a valido parere del Genio Civile sull’area in cui ricade l’immobile, contrariamente a quanto era stato assunto dal Comune di Comitini, non sussiste alcun pozzo, ancorché inserito erroneamente nella pianificazione comunale.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pronunciandosi in sede di appello, ha accolto le censure difensive dei legali Rubino, Tarallo e Airo’ ed ha disposto l’annullamento del provvedimento di ritiro del permesso di costruire, travolgendo anche il consequenziale provvedimento di demolizione.
In particolare, il provvedimento di ritiro del permesso di costruire è stato ritenuto illegittimo in quanto contraddistinto da una motivazione palesemente e insanabilmente contraddittoria anche in ragione dell’impossibilità di annullare un provvedimento per fatti o circostanze sopravvenute.
Ed ancora, condividendo le argomentazioni dei legali Rubino, Tarallo ed Airo’, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto rilevante il difetto di motivazione dedotto anche in relazione all’omessa specificazione dell’interesse pubblico all’annullamento del predetto permesso di costruire.
Per effetto della pronuncia del CGA la sig.ra G.A. non dovrà demolire il proprio fabbricato.