Il CGA condanna l’amministrazione regionale ad assumere ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/99 la figlia di una vittima dell’azione terroristico-mafiosa
La sig.ra G.P., nella qualità di figlia di P. S., riconosciuto vittima dell’azione terroristico-mafiosa, chiedeva all’amministrazione regionale l’assunzione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/99.
La suddetta istanza veniva tuttavia denegata dall’amministrazione sulla scorta del fatto che l’evento criminoso posto a base del richiesto beneficio si era verificato nel marzo 1983, anteriormente all’entrata in vigore della l.r. n. 20/1999.
Pertanto la sig.ra G.P. proponeva ricorso avverso il suddetto diniego, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, per l’annullamento-previa sospensione del provvedimento di diniego.
In particolare gli avv.ti Rubino e Marino hanno censurato il provvedimento impugnato evidenziando come altri soggetti nella stessa condizione della ricorrente, la cui domanda era stata parimenti presentata dopo il 24 novembre 2008 ( ed in particolare nel periodo 2015-2018) per fatti criminosi antecedenti al 17 settembre 1999, erano stati invece assunti dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 4 della l.r. 20/1999.
Nello specifico gli Avv.ti Rubino e Marino hanno rilevato come l’interpretazione fornita al pur ambiguo quadro normativo dall’amministrazione regionale fosse del tutto lesiva di diversi principi cardine, anche di rilevanza costituzionale, che devono guidare l’agere dell’amministrazione, quali i principi di ragionevolezza, coerenza, logicità e buon andamento dell’azione, oltre ad aver determinato una evidente disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione.
Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato regionale della Famiglia e la Presidenza della Regione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Al termine della fase cautelare il CGA , condividendo le tesi difensive degli Avvocato Rubino e Marino, ha accolto l’appello cautelare proposto dalla sig.ra G.P.
Per effetto della superiore ordinanza l’amministrazione regionale dovrà procedere all’assunzione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/99 della sig.ra G.P.