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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex

Il CGA condanna il Comune di Agrigento: il diritto al ricovero presso le comunità alloggio per i disabili psichici prevale sulle esigenze di bilancio

Una disabile di Agrigento – affetta da un grave disturbo psichiatrico – aveva chiesto, tramite il proprio amministratore di sostegno, di essere ricoverata presso un’apposita Comunità Alloggio, con retta a carico del Comune di Agrigento.

Il Centro di Salute Mentale di Agrigento – anche tenuto conto “delle attuali problematiche di carattere socio – assistenziale” – aveva espresso parere favorevole all’inserimento della disabile “presso una Comunità Alloggio”.

Anche i servizi sociali del Comune di Agrigento avevano espresso parere favorevole all’inserimento in Comunità, tenuto conto della grave patologia da cui la disabile è affetta e dei suoi problemi socio assistenziali, rilevando – addirittura – come l’esigenza del ricovero fosse “indifferibile e urgente”.

Tuttavia, il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Agrigento non ha espresso parere contabile favorevole al ricovero, sostenendo che le risorse presenti in bilancio non fossero sufficienti per la copertura della retta annuale.

Pertanto, la disabile – con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino – ha proposto ricorso per l’annullamento e la sospensione dei provvedimenti con cui il Comune di Agrigento aveva sostanzialmente negato il suo ricovero presso una Comunità Alloggio.

In particolare, l’avv. Rubino ha sostenuto in giudizio che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi laddove hanno negato alla disabile il ricovero per ragioni esclusivamente economiche.

Con il ricorso, è stato – altresì – sostenuto che il diritto della persona disabile a usufruire di opportuni interventi assistenziali è riconosciuto da numerose fonti normative, peraltro, l’inserimento dei disabili psichici presso le Comunità alloggio si colloca nei Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA)

Il CGA – Presidente Rosanna De Nictolis, Relatore Prof.ssa Maria Immoridno – condividendo le censure dell’avv. Rubino ha rilevato che le “esigenze della finanza pubblica non possono comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione (artt. 32, 2, 3) come ambito inviolabile della dignità umana”

In particolare, il CGA ha rilevato che la ricorrente – essendo affetta da psicopatologia e versando in disagiate condizioni economiche – ha diritto al ricovero presso una comunità alloggio.

Il CGA ha, inoltre, condannato il Comune di Agrigento al pagamento delle spese legali.