I soggetti condannati per gravi reati – anche con pena sospesa- non possono partecipare ai pubblici concorsi finchè il Giudice penale non dichiari il reato estinto
La sig.ra B.S. ha partecipato ad una procedura selettiva indetta dal MIUR. per la stabilizzare n. 305 di unità di personale che aveva svolto mansioni corrispondenti a quelle di collaboratore professionale.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, tuttavia, ha escluso la suddetta concorrente dalla procedura, avendo la stessa riportato – oltre 10 anni prima – una condanna per il reato di falsa testimonianza.
La concorrente ha impugnato innanzi al TAR Sicilia Palermo la suddetta esclusione, sostenendo che la pena alla stessa inflitta (anni due di reclusione) fosse stata sospesa e, pertanto, il reato si sarebbe estinto automaticamente, non avendo la stessa commesso alcun altro delitto nel quinquennio successivo alla sentenza di condanna.
Il Presidente del TAR, con Decreto Cautelare, ha accolto la richiesta di misura cautelare monocratica formulata dalla sig.ra B.S.
L’Amministrazione scolastica – in esecuzione del Decreto del Presidente del TAR Palermo – ha disposto l’ammissione con riserva della citata concorrente al concorso e ha proceduto ad inserirla in posizione utile.
La sig.ra T.A, altra partecipante alla medesima procedura (che si è vista superata in graduatoria per effetto della riammissione della concorrente originariamente esclusa) ha proposto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, un atto di intervento in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto che, ai sensi del bando, la condanna riportata dalla ricorrente fosse ostativa alla partecipazione al concorso e hanno, altresì, rilevato – citando al riguardo specifici precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato – che l’estinzione del reato non opera automaticamente ma presuppone un provvedimento espresso adottato dal Giudice Penale (provvedimento che, nel caso di specie, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non era ancora intervenuta).
IL TAR Sicilia Palermo – Presidente dott. Cosimo Di Paola, Relatore dott. Francesco Mulieri – condividendo le tesi degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra B.S., confermando la legittimità dell’originaria esclusione della stessa dalla procedura.
Il TAR Sicilia, con la suddetta sentenza, ha, invero, chiarito che l’estinzione del reato, sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo. Quest’ultima, infatti, deve essere riscontrata in una espressa pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, a cui l’Ordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei relativi presupposti e delle relative condizioni. Ne consegue che, fino a quando non intervenga quel provvedimento giurisdizionale (che va di norma richiesto con istanza di parte) non può legittimamente parlarsi di reato estinto.
Per effetto della suddetta sentenza del TAR Palermo, la sig.ra B.S. non potrà conseguire, a causa della condanna riportata, l’immissione in servizio.