Emergenza Coronavirus: ecco le nuove misure contenute nell’ultimo DPCM
Nuovo DPCM per contrastare la diffusione da Covid-19. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti firmato, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, il nuovo provvedimento che prevedono misure restrittive.
Queste, nel dettaglio le nuove misure.
DISTANZIAMENTO
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
MASCHERINE
Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
MOVIDA
C’è, soprattutto, la stretta sulla movida. Locali, pub, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, e vietato sostare davanti ai locali.
I gestori potranno continuare a servire i clienti solo ai tavoli, al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche. Divieto di feste private al chiuso o all’aperto, ed evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre serate occasioni, più di sei familiari o amici, con cui non si conviva.
SPORT E SPETTACOLI
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. E sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.
Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, nel rispetto dei protocolli.
MATRIMONI E CERIMONIE RELIGIOSE
Le regole per le cerimonie religiose rimangono invariate e dunque con un limite legato alla capienza e alla possibilità di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
Ma per i banchetti viene fissato il limite di 30 invitati ,seguendo comunque le regole già previste dai protocolli, e dunque il distanziamento di un metro tra le persone e l’obbligo di mascherina quando non si sta seduti al tavolo.
I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande.
ATTIVITA’ SPORTIVE
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ; lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo; al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
Inoltre vige il divieto di gite scolastiche così come per le partite di calcetto, e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti.
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.