Con bando ritualmente pubblicato, il Comune di Roma indiceva un concorso pubblico per il conferimento di 1050 posti in diversi profili professionali, tra cui 250 per il ruolo di Istruttore Amministrativo.
La sig.ra L. P., giornalista cinquantenne siciliana, partecipava alla menzionata procedura concorsuale per il profilo di Istruttore amministrativo, svolgendo, nel luglio 2021, la prova unica del predetto concorso, consistente in un test a risposta multipla.
Il giorno stesso dello svolgimento del questionario, l’Ente organizzatore della procedura concorsuale (il Formez PA) comunicava alla sig.ra L. P. l’esito negativo della prova, avendo la stessa ottenuto un punteggio (pt. 20,85) che non le consentiva, per l’errore relativo ad una sola domanda, di raggiungere il minimo prefissato (pt. 21) al fine di vedersi inserita tra gli idonei alla prova e, di conseguenza, nella relativa graduatoria concorsuale.
A questo punto, la sig.ra L.P., dapprima, segnalava all’Ente organizzatore l’estraneità di una domanda (la n. 21) rispetto alle materie indicate dal bando di concorso e, successivamente, presentava rituale richiesta di accesso agli atti al fine di conoscere (anche) i provvedimenti presupposti alla formulazione ed alla convalida della suddetta domanda n. 21.
In mancanza di qualsivoglia riscontro concreto ai predetti atti, la sig.ra L.P., proponeva ricorso davanti al TAR Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, per l’annullamento (previa sospensione) dell’elenco dei candidati risultati idonei alla prova, nella parte in cui non vi risultava inclusa la ricorrente.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Gatto censuravano l’illegittimità dell’esclusione della sig.ra L.P., in quanto, come accennato, una delle domande sottoposte dall’Amministrazione, la n. 21, risultava estranea alle materie indicate dal bando, riguardando un segmento del diritto penale (relativo ai delitti contro la fede pubblica) non ricompreso – come, ad esempio, i reati contro la Pubblica Amministrazione – tra le materie oggetto di prova.
Secondo quanto sostenuto dai legali della sig.ra L.P., dunque, l’Amministrazione non avrebbe potuto sottoporre ai candidati la suddetta domanda in quanto inerente al reato del c.d. “falso nummario” (di cui all’art. 453 c.p.), che fuoriesce dallo studio del diritto penale (dei reati contro la Pubblica Amministrazione) richiesto per il concorso in questione.
Con ordinanza del novembre 2021, il TAR Lazio ordinava al Comune di Roma di riesaminare nel termine di trenta giorni, l’elaborato della signora L. P., alla luce dell’accertata estraneità della domanda n. 21.
Il Comune di Roma, dunque, provvedeva a modificare il punteggio attribuito alla sig.ra L. P., inserendola, con riserva, nella graduatoria dei candidati che hanno superato il predetto concorso.
Con sentenza del 17 maggio, infine, il Tar Lazio, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Gatto, ha affermato che il quesito contestato dalla sig.ra L. P. “fuoriesce dalla materia del diritto penale la cui conoscenza era richiesta ai candidati” e, conseguentemente, ha ordinato il diretto inserimento della sig.ra L. P. nella graduatoria che dovrà essere modificata “considerando valida la risposta fornita dalla ricorrente”.
Con il medesimo provvedimento, il Tar capitolino, ha altresì condannato il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000,00 €, oltre accessori.