fbpx
Rubrica legis non est lex

Docente agrigentino potrà partecipare al concorso: il Tar condanna il Ministero dell’Istruzione

gigi rubinoCom’è noto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del febbraio 2016 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico relativo alla scuola primaria e dell’infanzia.

Il bando statuiva nell’ambito dei requisiti di ammissione il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento e che la presentazione della domanda di partecipazione avvenisse secondo il cd. progetto Polis (Presentazione On Line delle Istanze), avente quale obiettivo lo snellimento dei procedimenti amministrativi. C.V. di 35 anni , di Agrigento, in possesso del diploma magistrale, ed altresì in possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione dal bando relativo alla scuola primaria e dell’infanzia, inoltrava nei termini, tramite il sistema Polis, la propria domanda di partecipazione, e detta domanda veniva ritualmente convalidata dal sistema informatico.

Ma due ore prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande il Ministero comunicava al docente agrigentino che la domanda di partecipazione al concorso era stata cancellata in quanto era stata asseritamente operata una modifica sull’istanza in precedenza inoltrata.

Come denunciato da diverse organizzazioni sindacali il sistema informatico del MIUR, in prossimità della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, è andato in tilt, non consentendo al docente agrigentino di inoltrare nuovamente la propria domanda di partecipazione . Pertanto quest’ultimo ha proposto un ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, davanti al TAR del Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Mario La Loggia, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione della domanda di partecipazione al concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico della scuola primaria e dell’infanzia.

In particolare gli avvocati Rubino e La Loggia hanno sostenuto che la previsione del bando di concorso della sola modalità telematica per la presentazione delle istanze di partecipazione avrebbe dovuto necessariamente presupporre l’adozione da parte dell’Amministrazione resistente di strumenti idonei a garantire la costante funzionalità del sistema, citando un precedente giurisprudenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui l’inosservanza di un termine perentorio non assurge a causa di esclusione allorquando l’impedimento sia derivato da un fatto estraneo alla volontà del concorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.Il Tar del Lazio, condividendo le censure formulate dagli Avvocati Rubino e La Loggia, e ritenendo che la cancellazione informatica di una domanda di partecipazione al concorso senza che a ciò corrisponda una precisa volontà in tal senso del concorrente costituisca un comportamento antigiuridico, senza che possa imputarsi a parte ricorrente l’erronea progettazione del sistema di gestione documentale dell’Amministrazione, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di cancellazione impugnato, sancendo l’obbligo dell’Amministrazione di predisporre prove suppletive al fine della partecipazione del ricorrente al concorso, e condannando anche il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro millecinquecento , oltre accessori, ed oltre il rimborso del contributo unificato.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR del Lazio, il docente agrigentino potrà partecipare alle prove suppletive ai fini della partecipazione al concorso, mentre il Ministero dell’Istruzione, obbligato a predisporre le prove suppletive per il ricorrente, dovrà pagare le spese giudiziali.