Diversa responsabilità tra i ruoli dell’Amministrazione: la Corte dei Conti assolve dirigente della Regione Siciliana
La Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana ha assolto un dirigente della Regione Siciliana, nominato commissario ad acta dell’organo amministrativo e facente funzione direttore generale di organo partecipato regionale.
Per la tesi della Procura contabile, il Commissario sarebbe stato responsabile di condotta foriera di danno erariale per aver, nonostante la temporaneità dell’incarico, affidato due procedure per lo sgombero di più siti ove insistevano, da tempo, mezzi ormai vetusti.
Addirittura, la tesi della procura, il Dirigente avrebbe agito mosso dall’elemento soggettivo del dolo penalistico in combutta con il RUP.
La difesa del Commissario ha eccepito l’assenza del nesso eziologico tra la condotta del Direttore e il danno, dal momento che la condotta antigiuridica, foriera di danno erariale, si è annidata in una fase di competenza esclusiva del RUP in cui il Commissario, limitandosi a verificare, come richiesto dalla normativa, la regolarità formale degli atti, in presenza dei visti di regolarità tecnica e contabile, ed in assenza di macroscopici errori, approvava i relativi atti con le relative determine.
Gli Avvocati hanno eccepito , perché del tutto errata, la prospettazione della Procura sul prospettato concorso doloso nella verificazione del danno, individuato nella circostanza che, in ragione della temporaneità dell’incarico, pareva assurdo di aver proceduto allo sgombero di materiali che erano da dismettere già da molto tempo.
Si è rilevato, infatti , come in realtà il decreto di nomina attribuiva al Dirigente con formula assai lata ed alternativa (e/o) la competenza ad
adottare tutti gli atti urgenti ed indifferibili e/o ogni atto e/o procedimento di competenza del Direttore generale la cui non evasione possa essere di
danno o nocumento al buon andamento della P.A.. Ciò anche in ragione del fine pubblicistico dell’azione, ossia lo sgombero di siti passati alla proprietà regionale e di siti da dare in concessione ad una associazione per l’attuazione del progetto del banco alimentare in epoca Covid.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Siciliana, Presieduta dalla Dottoressa Anna Luisa Carta, relatore dott Raimondo Nocerino, accogliendo la tesi della difesa del Dirigente – difeso dal team composto dagli avvocati Michele Cimino, Teo Caldarone, Giulia Seminara e Oscar Di Rosa -, ha rigettato la pretesa della procura contabile, ritenendo insussistente il danno erariale sotto il profilo dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo.
Ed infatti, nella sentenza, si legge “Esclusi il concorso doloso … e la prospettata illegittimità degli atti prodromici alle procedure di affidamento a questi esclusivamente riconducibili, il Collegio, infine, ritiene insussistente l’elemento soggettivo della colpa grave […] in considerazione della specifica fase in cui si è annidata la condotta antigiuridica causativa del danno contestato vale a dire quella di svolgimento delle procedure di affidamento che, unitamente alla predisposizione dell’avviso pubblico […], è stata presidiata dal RUP non risulta minimamente dimostrato che le decisioni … di disporre lo sgombero dei compendi ESA abbiano orientato l’operato del RUP in senso antigiuridico, imprimendogli una qualche efficacia causale rispetto al risultato diseconomico prodottosi (che dipende, si ripete, da una sottostima dolosa dei materiali)”. Ed ancora che “La serie degli atti e provvedimenti appena richiamati si fondano, infatti, sui pareri di regolarità tecnico-contabile resi dall apparato amministrativo e/o fanno proprie le relazioni del RUP ed i contributi istruttori che esse recano. Tale complessiva evenienza, unitamente alla peculiare natura tecnica delle criticità che avvincono il prodursi del nocumento erariale nonché ed alla connotazione dolosa della condotta del RUP”.