Il Sig. G.G. di 49 anni di Favara aveva presentato una domanda di partecipazione ai fini dell’inserimento negli elenchi regionali delle domande di sostegno a investimenti nelle aziende agricole ma tale domanda era stata inserita nell’elenco delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto;
in particolare la domanda è stata ritenuta non ammissibile atteso che “il permesso di costruire non è stato presentato entro i termini previsti”, segnatamente oltre i 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La ditta favarese , non condividendo l’assunto della P.A. ha allora proposto un articolato ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, contro l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, sia per l’annullamento, previa sospensione, delle disposizioni attuative laddove prevedono che il termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione comprovante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, sia per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di approvazione degli elenchi definitivi relativi al sostegno nelle aziende agricole, nella parte in cui include la ditta favarese nell’elenco delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto.
In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, che non consente alla Pubblica Amministrazione di adottare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in misura non proporzionata all’interesse pubblico, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli ottenuti presso lo stesso Tar Sicilia dai medesimi difensori in fattispecie analoghe. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dai difensori. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, e ritenendo sussistente il danno grave ed irreparabile atteso che nelle more del giudizio potrebbe verificarsi l’esaurimento dei fondi disponibili, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati avanzata dai difensori, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 6 giugno 2019.
Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare emesso dal TAR la ditta favarese dovrà essere inserita con riserva nell’elenco delle domande di sostegno ammissibili nell’ambito del sostegno a investimenti nelle aziende agricole al fine di scongiurare l’esaurimento dei fondi disponibili.