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Distacco delle utenze fognarie per morosità: Girgenti Acque precisa l’Ordinanza del CGA

La Società Girgenti Acque, a seguito all’Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa tiene a precisare quanto segue.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa nella fase cautelare ha preferito non decidere nel merito del diritto rivendicato dalla Girgenti Acque S.p.A., si ricorda che in altri procedimenti aveva già sancito il principio che il Sindaco non può intervenire nel rapporto contrattuale tra Utente e Gestore nelle situazioni di morosità, né tale intervento può essere giustificato da ragioni igienico sanitarie, quando l’utente deliberatamente sceglie di non volere il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

“La Girgenti Acque – si legge in una nota -, confida nella possibilità che tali principi possano essere fatti valere nel giudizio di merito.  La Società, in forza della Convenzione sottoscritta con il Consorzio d’Ambito AG9 del 27/11/2007, gestisce le utenze allacciate alle reti idriche e fognarie fornendo congiuntamente e inscindibilmente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.  Appare doveroso precisare che il punto 2.6.6. del Regolamento di Utenza, non si riferisce esclusivamente al distacco derivante dalla morosità dell’utente ma, altresì, alla possibilità dell’Ente Gestore di considerare “risolto il contratto di fornitura del servizio idrico integrato”, qualora la predetta morosità perduri nel tempo, nonostante i vari solleciti e diffide ad adempiere, inviate all’utente.
In tal caso a fronte degli avvisi di disdetta correttamente eseguiti dal Gestore si configura in maniera ineludibile la responsabilità per fatto e colpa dell’utente”.

“E’ indubbio – scrive Girgenti Acque – che sia l’attivazione del servizio (e del contratto) che la sua interruzione (per disdetta volontaria dell’utente o per risoluzione d’ufficio per inadempimento) riguarda, l’erogazione idrica e l’erogazione dei servizi fognari. A tal proposito si riporta testualmente quanto previsto al titolo 3 del Regolamento, che disciplina il servizio di “smaltimento di acque reflue””.

“Punto 3.1.1 “Fornitura del servizio di smaltimento di acque reflue” il servizio è di norma associato a quello di somministrazione di acqua fornita da reti del Gestore; in tal caso, l’insieme dei due servizi costituisce il ‘Servizio Idrico Integrato’” (cfr. ultimo capoverso). Quindi, l’insieme dei servizi di acquedotto e fognatura costituiscono il Servizio Idrico Integrato.
punto 3.3.4 “Intestatari delle utenze” si legge: “Pertanto, in tutti i casi nei quali il Gestore provveda sia al servizio di acquedotto che a quello di smaltimento di acque reflue, il contratto di smaltimento si profila come una integrazione, dovuta, di quello di somministrazione d’acqua, (cfr. 2° capoverso), quindi, tanto anche a dimostrazione che la cessazione del contratto per le utenze domestiche o ad esse assimilate, comporta la cessazione di ogni servizio (acquedotto e fognario).
Punto 3.5.6 “Fatturazione, esazione. Obblighi dei gestori temporanei di acquedotti”, si legge: “Alle utenze di acque reflue domestiche o assimilate si applicano i canoni che risultano moltiplicando le tariffe ordinarie di fognatura e depurazione per il volume di acqua fatturato dall’ente acquedottistico fornitore, eventualmente sommato con prelievi provenienti da fonti autonome. Per le utenze del S.I.I. si emetterà pertanto una bolletta unificata, contenente la somma degli importi dovuti per le tariffe A,F,D. A questa bolletta unificata si applicano tutte le disposizioni riguardanti la fatturazione, l’esazione, la morosità previste al par. 2.6.6.”. (cfr. 1° capoverso).
Punto 3.5.7 “Obblighi del Gestore e dell’Utente. Infrazioni, penali”, prevede per la connessione abusiva alla rete fognante e l’immissione abusiva di reflui l’applicazione di specifiche sanzioni: “Alle eventuali connessioni abusive di scarico di acque nere domestiche o assimilabili o di acque bianche si applicano la multa ed i risarcimenti di cui alla Tab.N””.

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