Nel 2013, a seguito di un controllo ispettivo bancario il Comune di Santa Ninfa veniva a conoscenza del fatto che erano state riscontrate talune irregolarità e incongruenze in merito alla gestione di titoli cambiari non riscossi dall’Ente comunale.
Dopo aver appreso tale informazione, il Comune di Santa Ninfa apriva un procedimento disciplinare in capo al dipendente comunale addetto, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla gestione e alla notificazione dei titoli cambiari in veste del Comune.
In particolare, veniva contestato al dipendente di aver sottratto posta destinata al Segretario comunale e di aver sottratto titoli cambiari e sulla base di ciò applicava la sanzione della sospensione dal servizio per sei mesi con privazione della relativa retribuzione.
Successivamente, nel 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca richiedeva il rinvio a giudizio del suddetto dipendente comunale per il reato di peculato, ovvero per essersi impropriamente impossessato della somma di € 64.520,64, invece di corrisponderla al dovuto istituto bancario.
A seguito della definizione del processo penale conclusosi con la condanna del dipendente il Comune di Santa Ninfa disponeva il licenziamento senza preavviso, il quale veniva impugnato dal dipendente innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca.
Nell’ambito del detto giudizio si costituiva il Comune di Santa Ninfa in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, il quale evidenziava la legittimità del licenziamento in questione, nonché la correttezza dell’intera procedura disciplinare intrapresa dal Comune di Santa Ninfa.
In particolare l’Avv. Rubino dimostrava in giudizio l’infondatezza della tesi avversaria, in quanto nel caso di specie dovevano ritenersi rispettati i termini previsti dalla normativa di riferimento, essendo stato contestato l’addebito subito dopo la notificazione della richiesta di rinvio a giudizio.
Inoltre, l’Avv. Rubino evidenziava come in capo alla P.A. sussistesse un potere discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare ove avente ad oggetto fatti di rilevanza penale di particolare complessità sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, dunque, la sospensione del procedimento di cui si era avvalsa l’Amministrazione comunale non poteva che considerarsi conforme alla normativa prevista dal D.lgs. 165 del 2001.
Ebbene, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avv. Rubino, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Sciacca in funzione del Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente comunale condannandolo anche al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Santa Ninfa.